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Decreto semplificazioni: le principali novità in materia fiscale

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Ultimo aggiornamento del 12.07.2022 | Tempo di lettura ca. 6 minuti


In data 21 giugno 2022 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il DL n . 73 /2022 (c.d. «Decreto Semplificazioni») contenente “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”. 

Riportiamo di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali contenute all’interno del suddetto Decreto Semplificazioni.

Modifiche al calendario fiscale

La scadenza per la trasmissione della LIPE relativa al secondo trimestre è posticipata dal 16 settembre al 30 settembre. 

A partire da giugno 2022, i modelli Intrastat devono essere presentati entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. 

A partire dal 2023, è aumentato da Euro 250 a Euro 5.000 il limite oltre il quale l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dei primi due trimestri dell’anno deve essere versata tempestivamente. Pertanto, alla luce del riformato quadro normativo, l’imposta di bollo può essere versata: o per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a Euro 5.000; o per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a Euro 5.000.

È differito al 30 settembre 2022 il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi

I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi precompilata

Non è effettuato il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata trasmessa senza modifiche, anche in caso di presentazione mediante CAF o professionista. 

Nel caso di presentazione della precompilata con modifiche, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; in caso di difformità, l'Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria. Le nuove disposizioni trovano applicazione sin dal periodo d’imposta in corso.

Estensione del principio di derivazione rafforzata

A partire dal periodo d’imposta in corso, il criterio di derivazione rafforzata trova applicazione anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. Pertanto, non è più necessario presentare, in ogni caso, la dichiarazione integrativa. Tale nuova disposizione, però, non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa. In aggiunta, il principio di derivazione rafforzata viene esteso alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Abrogazione della disciplina sulle società in perdita sistematica

È prevista l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Per l’esercizio 2021 quindi, la disciplina sarà ancora pienamente applicabile (Modello REDDITI 2022). 

Solo dall’anno prossimo, quindi, non saranno previste più penalizzazioni in caso di conseguimento di perdite fiscali per cinque periodi d’imposta (o in caso di perdite fiscali in quattro periodi d’imposta e un’annualità con reddito inferiore al minimo presunto). Continua a valere invece la disciplina relativa alle società non operativa.

Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap

Vengono semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato. In particolare, vengono «raggruppate» in un’unica deduzione IRAP le varie deduzioni riferibili ai dipendenti a tempo indeterminato lasciando in vigore le ulteriori deduzioni relative ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, e, quindi, dal 2021 (ci si aspetta un aggiornamento del modello).

Novità in materia di esterometro

Si prevede l'esclusione dall'obbligo comunicativo per le operazioni di importo inferiore a Euro 5.000 relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72". 

La nuova disposizione conferma da un lato l’obbligo di comunicazione delle operazioni fuori campo IVA per carenza del requisito territoriale, anche successivamente alla data del 1° luglio 2022 e dall’altro lato, viene introdotto un limite di Euro 5.000 euro per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati non sarà dovuta.

Termine per la registrazione degli atti portato a 30 giorni

Il Decreto Semplificazioni, modificando l’articolo 13 e 19 del DPR 131/86, porta a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione di tutti gli atti formati in Italia. Finora, il termine ordinario per la registrazione in termine fisso degli atti era di 20 giorni, ma già si applicava il termine speciale di 30 giorni per la registrazione delle locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili, che si registrano tramite modello unico informatico (MUI).

Nuova certificazione sulla qualificazione degli investimenti agevolati

È possibile per le imprese richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. 

Una certificazione simile può essere richiesta anche per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del comma 203, nonché dai commi 203-quinquies e 203-sexies dello stesso articolo 1 L. 160/2019.

Modifiche alla disciplina Isa

A fronte della situazione di crisi determinata dall'emergenza Coronavirus sono state introdotte modifiche alla disciplina ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022. In particolare, vengono previste specifiche modalità di elaborazione degli ISA al fine di consentire l'introduzione di apposite cause di esclusione e l'elaborazione di specifici correttivi congiunturali agli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Modifiche alla disciplina in materia di Terzo settore

Le specifiche “agevolazioni transitorie” previste dall’art. 104 del D.Lgs. 117/2017 (come l’applicazione in misura fissa di imposta di registro, ipotecarie e catastali; le detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali, ecc.) si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro, e, quindi, non soltanto alle Odv, Aps e Onlus.

Proroga dell’Autodichiarazione Aiuti di Stato

Il DL Semplificazioni, prorogando i termini per la registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ha reso possibile la proroga dei termini per l’invio dell’autodichiarazione. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 233822 del 22 giugno, ha posticipato la scadenza per l’invio dell’autodichiarazione degli aiuti di Stato al 30 novembre anziché il 30 giugno 2022.

Proroga della dichiarazione IMU 2021

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU 2022 (anno di imposta 2021) è stato prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022. Restano fermi i termini di presentazione della dichiarazione IMU per gli enti non commerciali.​

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