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Rinviate al 1° luglio 2022 le modifiche all’esterometro

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​Ultimo aggiornamento del 17.12.2021 | Tempo di lettura ca. 2 minuti

L’art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 differisce, dal 1° gennaio al 1° luglio 2022, l’attuazione delle nuove modalità di comunicazione delle operazioni poste in essere con soggetti non residenti in Italia.

L’approvazione da parte della Camera dei Deputati del Ddl di conversione del DL 146/2021 ha determinato il differimento dell’applicazione della nuova disciplina prevista per la comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti in Italia al 1 luglio 2022. 

Pertanto, per il primo semestre del 2022, i dati relativi alle predette operazioni potranno essere trasmessi trimestralmente, su base massiva, entro il:
  • 2 maggio 2022, per le operazioni effettuate nel primo trimestre 2022;
  • 22 agosto 2022, per le operazioni effettuate nel secondo trimestre 2022.

L’obbligo di invio tramite SDI dei dati delle operazioni che intercorrono con soggetti non residenti è stato posticipato di ulteriori 6 mesi. 

Tuttavia, i soggetti residenti in Italia possono adottare le nuove modalità di trasmissione via SDI dei dati delle operazioni transfrontaliere anche prima del 1° luglio 2022 beneficiando di una semplificazione sul piano amministrativo. Infatti, in luogo alla presentazione delle esterometro trimestrale, è possibile:
  • per le operazioni attive effettuate nei confronti di soggetti non residenti, emettere fattura elettronica in formato XML entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive effettuate nei confronti di soggetti non residenti, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione:
      1.  mettere autofattura in formato XML, per le operazioni ricevute da soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione Europea;
      2.  avvalersi della procedura di integrazione elettronica via Sdi per le fatture ricevute da soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea.

Ricordiamo che le novità, che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2022, non riguardano i soggetti non residenti identificati ai fini IVA in Italia direttamente o mediante nomina di un rappresentante fiscale. Infatti, per tali soggetti permane l’esonero dalla sopradescritta comunicazione. Al momento, la trasmissione dei dati delle operazioni cross-border non è inoltre richiesta per i soggetti che operano in base al regime c.d. “di vantaggio” e al regime forfetario.

Infine, Il DL 146/2021, nel differire al 1° luglio 2022 le nuove modalità e termini di comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti, non ha altresì adeguato l’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio previsto dall’ art.1 comma 1104 della L. 178/2020 in relazione alle violazioni connesse alla comunicazione in esame. 

Pertanto, ad ora, restano valide le modifiche apportate all’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97 che prevedono, a partire dal 1° gennaio 2022, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a Euro 2 per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente. 

L’importo massimo della sanzione è pari a Euro 400 su base mensile, riducibile alla metà se la trasmissione dei dati è effettuata entro i 15 giorni successivi ai termini previsti dall’art. 1 comma 3-bis del DLgs 127/2015.

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