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Superbonus: novità normative, aggiornamenti e casi specifici

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Ultimo aggiornamento del 28.10.2021 | Tempo di lettura ca. 10 minuti

Il “Superbonus” è una misura introdotta per migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e per contribuire al rilancio edile. 

A seguito di tale misura fiscale l’aliquota di detrazione delle spese a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è stata aumentata al 110 per cento.      

La nuova normativa si aggiunge a quelle già vigenti che disciplinavano le detrazioni dal 50 per cento all’85 per cento delle spese spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus” ex art. 14 del DL 63/2013) e di riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus).

Il Superbonus si applica principalmente agli interventi effettuati da:
  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate;
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp);
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Con il Decreto Rilancio è stata anche generalizzata la possibilità di optare, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione dei redditi del contribuente/beneficiario, per un contributo anticipato sottoforma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. “sconto in fattura”) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in base alle disposizioni di legge, ma previo rilascio di specifici visti tecnici e fiscali. In questo caso si dovrà inviare una comunicazione per esercitare l’opzione ed il relativo modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento della Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020.

Si sintetizzano di seguito le principali novità normative e gli aggiornamenti relativi al Superbonus:

NOVITÀ SU SCADENZA E PROROGA DEL BENEFICIO SUPERBONUS 110 per cento

Con l’approvazione di un emendamento in Legge di Bilancio 2021, è stata estesa la durata del Superbonus: pertanto in base alla normativa ora vigente risulta che le spese oggetto del beneficio devono essere sostenute entro il 30 giugno 2022 (mentre la scadenza originaria era il 31.12.2021).

Ulteriori sei mesi di tempo (fino al 31 dicembre 2022) sono stati inoltre concessi per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing” l’agevolazione riguarda le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, se alla data del 31 dicembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Inoltre, il Superbonus 110 per cento sulle ristrutturazioni sarà prorogato al 2023 per tutti gli aventi diritto, secondo quanto stabilisce la NADEF, Nota di aggiornamento al DEF (Documento di economia e finanza) approvata dal Consiglio dei ministri n. 38 del 29 settembre 2021. Le risorse per la proroga del Superbonus 110% sono state sbloccate grazie all’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea al PNRR italiano e alla successiva pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021. Le novità sulla misura entreranno definitivamente in vigore con la Legge di Bilancio 2022.
In particolare, dall’analisi del Documento programmatico di bilancio risulta però che la proroga al 2023 sarà limitata ai condomini e agli Iacp (con esclusione, quindi, di villette unifamiliari).

Si sintetizzano di seguito le scadenze previste dalla normativa attuale:
  • 1 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche (su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dai condomini;
  • 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dagli Iacp o enti con stesse finalità sociali per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
  • 30 giugno 2022 per le unifamiliari (rimaste fuori dalle proroghe finanziate da PNRR e Fondo complementare);
  • 31 dicembre 2022 per beneficiare del Superbonus tramite lo sconto in fattura e la cessione del credito.

ALLARGAMENTO BENEFICIARI SUPERBONUS 110 per cento

La novità invece, riguarda l’inclusione di professionisti e imprese estendendo di conseguenza l’agevolazione a:
  • alberghi;
  • agriturismi;
  • ristoranti;
  • impianti sportivi;
  • scuole paritarie;
  • strutture religiose.

Tra le tipologie di immobili vengono compresi anche quelli facenti parte alle categorie B1, B2 e D4 ovvero le case di cura, i convitti, i seminari e i conventi, gli orfanotrofi e gli ospedali.

Per questi ultimi rimane presente il vincolo rappresentato dal volontariato: tali attività avranno diritto a beneficiare del Superbonus 110 per cento soltanto se il proprietario dell’edificio lavora a titolo assistenziale e i membri dell’amministrazione svolgono attività senza ricevere compenso. Inoltre, al momento della richiesta bisogna che il titolare del beneficio presenti il contratto nel quale si attesta l’effettiva proprietà dell’immobile oppure il comodato d’uso o l’usufrutto.

NUOVI INTERVENTI AMMESSI IN DETRAZIONE

Con le novità introdotte, il Superbonus 110 per cento spetta in caso di “interventi trainanti” come:
  • interventi d’isolamento termico sugli involucri;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  • sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  • interventi antisismici.

Oltre agli interventi trainanti, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali d’isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
  • interventi di efficientamento energetico;
  • installazione d’impianti solari fotovoltaici;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e) del TUIR);
  • interventi su edifici con irregolarità che differiscono da quanto contenuto nei Piani Regolatori Comunali (o PUC) qualora fossero presenti inquilini affetti da disabilità o, ove non vi fossero, nel caso in cui il locatario avesse raggiunto il compimento dei 65 anni di età.

Si segnala, inoltre,un’altra novità tecnica: a lavori eseguiti, la classe energetica finale, che prima doveva essere almeno due volte superiore a quella di partenza, ora si abbassa a una soltanto per gli immobili di pregio o soggetti a vincoli.

SEMPLIFICAZIONI

Già con il Decreto Semplificazioni era stato stabilito che tutti gli interventi che accedono al Superbonus 110 per cento, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, comprese la demolizione e ricostruzione (a partire dal Dm 6 agosto 2021), sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e come tali realizzabili attraverso una Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA).

LA CILA PER IL SUPERBONBUS 110 per cento

Nella CILA prevista per il Superbonus, che si affianca alla CILA ordinaria, sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che hanno previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione (per gli immobili più datati, sarà sufficiente attestare che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1 settembre 1967).

Quindi, non sarà più necessaria l’attestazione sullo stato legittimo dell’immobile: si facilita così l’accesso all’agevolazione, soprattutto ai condomini che ne hanno usufruito in misura minore della detrazione rispetto ad altre tipologie di edifici. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni.

La Cila-Superbonus 110 per cento ammette anche variazioni in corso d’opera.

ALTRE FACILITAZIONI NEL REGIME SUPERBONUS 110 per cento

Il Decreto Semplificazioni ha previsto anche altre facilitazioni. Le principali sono le seguenti:

  1. in caso di interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico, grazie a una deroga alle distanze minime nelle costruzioni (articolo 873 Codice Civile), è stato previsto che questi non vengano più calcolati nella misura delle distanze con edifici di altra proprietà, cioè non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza dell’immobile;
  2. gli abusi pregressi non costituiranno ostacolo all’intervento complessivo, ma rimarranno, tuttavia, sanzionabili.
  3. con riferimento ai tetti fotovoltaici, si potranno installare i pannelli anche nei centri storici. Nello specifico, i pannelli potranno essere disposti nelle “zone A” che i Comuni hanno individuato successivamente al 1968, purché si tratti di pannelli integrati e non riflettenti, che non snaturino il paesaggio;
  4. in merito al regime della decadenza del beneficio del Superbonus 110 per cento, in presenza di violazioni della disciplina, è stato previsto che in caso di errori formali che non causano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non è prevista la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Inoltre, in caso di violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, riscontrate dai controlli successivi, la decadenza del beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;
  5. chi acquista un immobile sottoposto a interventi di efficienza energetica rientranti nel Superbonus avrà 30 mesi e non più 18 mesi (dalla stipula dell’atto di compravendita) per stabilire la propria residenza nel Comune dell’immobile, al fine di godere del beneficio previsto per l’acquisto prima casa (Imposta di registro al 2 per cento, Iva 4 per cento);
  6. in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera che godono dell’agevolazione al 110 per cento, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste devono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata d’inizio attività.

CASI PARTICOLARI

Categoria catastale F3

In base alla normativa vigente non risulta possibile accedere al Superbonus 110 per cento realizzando i lavori sull’unità immobiliare correntemente accatastata come F/3 e riaccatastandola direttamente alla fine dei lavori di efficientamento come A/2.

Box pertinenziali

Le spese per gli interventi di coibentazione dei garage-box (e/o altre unità pertinenziali) non riscaldati, in base alla Risposta all’Interpello 901-1003/2021 emessa dalla Direzione regionale delle entrate del Piemonte, sembra che siano detraibili (in base al regime Superbonus 110 per cento) solo con riferimento al caso di interventi di isolamento del pavimento o delle pareti di locali riscaldati realizzati anche attraverso la posa di isolante all’interno di singole unità immobiliari pertinenziali. Si fa presente che in tal caso sarà cura del tecnico incaricato stabilire se considerare tali spese detraibili come intervento condominiale o afferente a spese private del proprietario della singola unità pertinenziale, in base a quanto indicato nel citato interpello emesso dalla Agenzia delle Entrate.

Inoltre in base ai più recenti orientamenti di prassi risulta che:
  • conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze;
  • ai fini della verifica delle 4 unità immobiliari, in assenza di specifiche indicazioni delle norma, l’Agenzia delle entrate ritiene che le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. Pertanto, può usufruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 3 unità abitative e 3 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio.

CILA

La sussistenza di difformità pregresse nell’immobile non costituisce di per sé una responsabilità penale nei confronti del soggetto che assevera la CILA, in quanto quest’ultimo non è tenuto ad asseverare la legittimità dell’immobile.

Impianti di domotica

Con riferimento alla definizione tecnica di quali siano gli interventi rientranti nella categoria di building automation, in base alla interpretazione delle normative correnti si può concludere che per l’acquisto ed installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative il limite massimo di detrazione ammissibile risulta pari ad Euro 15.000,00.

Si fa presente ad ogni modo che, rientrando la installazione di sistemi di building automation fra gli interventi “trainati”, risulta possibile fruire della detrazione delle relative spese solo se questi interventi sono svolti in concomitanza con quelli “trainanti”. ​

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Emanuele Spagnoletti Zeuli

Dottore Commercialista e Revisore legale

Senior Associate

+39 06 9670 1270

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