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Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2025

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​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 7.01.2025 | Tempo di lettura ca. 11 minuti


Principali novità in materia fiscale »

Principali novità in materia IVA »

Principali novità in materia di agevolazioni fiscali »


In data 31.12.2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30.12.2024 n.207 (cosiddetta Legge di Bilancio 2025) in vigore a partire dall’01.01.2025.

Principali novità in materia fiscale

Riforma dell’IRPEF

Vengono confermate a regime:
  • la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito imponibile e delle relative aliquote IRPEF già prevista per il periodo d’imposta 2024. A partire dal periodo d’imposta 2025, l’articolazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote IRPEF resta la seguente:
  1. fino a Euro 28.000,00, 23 per cento;
  2. oltre Euro 28.000,00 e fino a Euro 50.000,00, 35 per cento;
  3. oltre Euro 50.000,00, 43 per cento.
  • l’aumento da Euro 1.880,00 a Euro 1.966,00 della detrazione d’imposta per i titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (escluse le pensioni) con un reddito complessivo non superiore a Euro 15.000,00;
3. l’erogazione delle somme riconosciute a titolo di “trattamento integrativo della retribuzione” per i titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo non superiore a Euro 15.000,00 a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante diminuita dell’importo di Euro 75,00 rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Inoltre, viene differito al 15.04.2025, il termine entro cui le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano nonché i singoli Comuni possono stabilire aliquote delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF applicabili per l’anno d’imposta 2025. Qualora le nuove aliquote non venissero approvate entro i termini stabiliti, per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’addizionale regionale o comunale si applica sulla base degli scaglioni di reddito delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

Limitazioni alle detrazioni IRPEF per oneri

A partire dal 1° gennaio 2025, i soggetti con un reddito complessivo superiore a Euro 75.000,00 devono considerare i seguenti limiti di spesa ai fini del calcolo delle detrazioni IRPEF:
  • limite stabilito da ciascuna norma agevolativa;
  • limite massimo di spesa introdotto dal nuovo art. 16-ter del TUIR determinato moltiplicando l’importo “base” di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente. L’importo base è:
  • Euro 14.000 se il reddito complessivo del contribuente è superiore a Euro 75.000,00 ma non superiore a Euro 100.000,00;
  • Euro 8.000,00 se il reddito complessivo del contribuente è superiore a Euro 100.000,00;


Stante l’irrilevanza dell’eventuale coniuge o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato all’importo base è pari a:
  • 0,5 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;
  • 0,7 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
  • 0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

Il sopradescritto limite non riguarda gli oneri detraibili riguardati:
  1. spese sanitarie agevolate ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR;
  2. somme investite nelle start-up e PMI innovative;
  3. interessi passivi e oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024;
  4. interessi passivi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per acquisto, costruzioni o ristrutturazione dell’abitazione principale;
  5. spese sostenute fino al 31.12.2024 che consentono di beneficiare di agevolazioni ripartite in più rate annuali;
  6. premi per assicurazioni sulla vita, salute e rischio di eventi calamitosi dipendenti da contratti stipulati fino al 31.12.2024.

​Fringe benefit​

Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la soglia di non imponibilità del fringe benefit è elevata da Euro 258,23 a:
  1. ​Euro 1.000,00 per tutti i dipendenti;
  2. Euro 2.000,00 per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti

Per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a parti dall’01.01.2025, il fringe benefit è calcolato come segue:
  1. 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI;
  2. 20 per cento del suddetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;
  3. 10 per cento del suddetto importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Regime delle retribuzioni convenzionali con rientro settimanale​

Una norma di interpretazione autentica chiarisce che possono beneficiare del regime delle retribuzioni convenzionali anche i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero dai dipendenti che soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana. In sintesi, il ritorno settimanale al domicilio in Italia non farebbe venir meno il carattere continuativo del rapporto di lavoro nello Stato estero.

Smart working per i frontalieri in Svizzera

Nel periodo compreso tra 01.01.2024 ed entrata in vigore nel protocollo di modifica dell’Accordo Italia-Svizzera, i lavoratori frontalieri possono svolgere attività di lavoro dipendente in modalità telelavoro fino al 25 per cento della loro attività senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere.

Cause di esclusione dal regime forfetario​​

Per il solo anno 2025, il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti, nell’anno 2024, redditi di lavoro dipendente eccedenti l’importo di Euro 35.000,00.

Rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione possono, attraverso il versamento dell’imposta sostitutiva, rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e terreni posseduti alla data del 1° gennaio di ciascun anno al di fuori dell’ambito d’impresa affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ai sensi dell’art. 67 comma 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per le partecipazioni e i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, il termine per porre in essere gli adempimenti necessari diventa il 30 novembre successivo e per il perfezionamento dell’operazione occorrerà che:
  1. un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione non quotata o del terreno;
  2. il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva, pari al 18 per cento, per l’intero suo ammontare ovvero (in caso di rateizzazione) la prima rata della medesima. La rideterminazione del costo fiscale di terreni e partecipazioni si perfeziona con il versamento, entro il 30 novembre, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Regime di tassazione delle cripto-attività​​

A partire dall’01.01.2026, sulle plusvalenze e sugli altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c-sexies) del TUIR si applica un’imposta sostitutiva pari al 33 per cento. 

Inoltre, alla data dell’01.01.2025, viene eliminata la franchigia reddituale di Euro 2.000,00 e reintrodotto un regime transitorio di affrancamento con imposta sostitutiva al 18 per cento.

IRES premiale​

Esclusivamente per il 2025, viene prevista la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 per cento al 20 per cento per le società che rispettano le seguenti condizioni:
  1. destinazione a riserva di una quota minima dell’80 per cento degli utili dell’esercizio 2024;
  2. investimento di una quota di tali utili accantonati (almeno Euro 20.000,00) nell’acquisto, anche mediante leasing, di nuovi beni strumentali 4.0 e 5.0;
  3. effettuazione di nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato con incremento occupazionale.

Deducibilità dei costi da piani di stock option​

La Legge di Bilancio introduce il nuovo comma 6-bis all’art. 95 del TUIR che prevede la deduzione fiscale dell’onere contabilizzato dalle società in relazione a piani di stock option per i dipendenti al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari. In sostanza, il costo non può essere dedotto quando viene contabilizzato il costo a Conto Economico (i.e. data di delibera del piano) ma solo al momento dell’esercizio delle opzioni concesse allineando in questo modo la deduzione del costo con l’insorgere del presupposto imponibile IRPEF in capo al beneficiario.

Le nuove regole di deducibilità sopra descritte sono applicabili a partire dai bilanci relativi all’esercizio in corso al 31.12.2025.


​Tracciabilità spese di trasferta per le imprese​

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, le spese di vitto e alloggio nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto (effettuati mediante taxi o noleggio con conducente) riconosciuti a dipendenti o lavoratori autonomi possono essere dedotte dal reddito d’impresa e dalla base imponibile IRAP solo se il relativo pagamento è eseguito con metodi tracciabili.

Tracciabilità spese di rappresentanza e omaggi per le imprese​​

A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024, le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili ai fini IRES e IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante carte di debito, credito, assegni bancari e circolari. Restano, in ogni caso, fermi i limiti quantitativi di deduzione già attualmente fissati. 

Principali novità in materia IVA​

Reverse charge per gli appalti nel settore della logistica

Per le prestazioni di servizi, effettuate in forza di contratti di appalto e subappalto, caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso la sede del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci, si prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge, a seguito del rilascio di un’apposita misura di deroga alla direttiva IVA da parte del Consiglio dell’Unione Europea.

In attesa del rilascio di tale misura di deroga, è introdotto un regime transitorio per le anzidette prestazioni tale per cui:
  1. il prestatore e il committente del servizio possono optare per il pagamento dell’IVA da parte del committente in deroga alle regole ordinarie di assolvimento dell’imposta;
  2. il committente comunica l’esercizio della suddetta opzione, di durata triennale, all’Agenzia delle Entrate mediante un apposito modello;
  3. il versamento dell’IVA, da parte del committente, avviene mediante modello F24 e senza possibilità di compensazione “orizzontale” entro il giorno 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

Il regime transitorio, la cui efficacia è condizionata all’emanazione di un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, è escluso per le prestazioni di servizi:
  1. già assoggettate ad IVA con il meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. da a) ad a-quater) del DPR 633/72;
  2. rese nei confronti di Amministrazioni pubbliche e di altri enti e società tenuti ad assolvere l’imposta con il meccanismo dello split payment;
  3. effettuate dalle agenzie per il lavoro di cui all’art. 4 del DLgs. 276/2003.

Principali novità in materia di agevolazioni fiscali​​

Agevolazione prima casa​

Viene elevato a 2 anni il termine entro il quale è possibile alienare la “ex” prima casa senza perdere l’agevolazione applicata in sede di acquisto immobiliare.

Pertanto, dall’01.01.2025, chi compra la prima casa essendo ancora titolare, al rogito, di un immobile già acquistato con il beneficio prima casa avrà 2 anni di tempo per alienarlo senza perdere il beneficio sul nuovo acquisto.

Bonus casa

A partire dall’ 01.01.2025, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati dai proprietari (o titolari di diritti reali) che adibiscono l’unita immobiliare ad abitazione principale consentono di fruire di una detrazione IRPEF pari a:
  1. 50 per cento delle spese sostenute per il 2025, nel limite massimo di spesa agevolata di Euro 96.000,00;
  2. 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027, nel limite massimo di spesa agevolata di Euro 96.000,00.

Le suddette percentuali sono riviste al ribasso per gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale (i.e. 36 per cento per il 2025, 30 per cento per 2026 e 2027).

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3-bis del TUIR, la detrazione continua a spettare nella misura del 50 per cento per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Sismabonus ed Ecobonus​​

Ecobonus e sismabonus vengono prorogati nelle seguenti misure:
  1. per le abitazioni principali, l’aliquota è del 50 per cento per le spese sostenute nel 2025 mentre scende al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027;
  2. per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale, l’aliquota è del 36 per cento per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30 per cento per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027.

Superbonus​​

Per le spese sostenute nel 2025, il superbonus con aliquota al 65 per cento spetta solo se al 15.10.2024:
  1. risulti presentata la CILA-S, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini;
  2. sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori (in aggiunta alla CILA-S) per gli interventi effettuati dai condomini;
  3. sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Credito d’imposta per investimenti 4.0

Per l’anno 2025:
  1. viene abrogata l’agevolazione per i beni immateriali 4.0;
  2. viene introdotto un tetto di spesa per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati nel 2025 con necessità di presentare apposite comunicazioni per poter fruire dell’agevolazione. L’utilizzo del credito è vincolato all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Credito d’imposta transizione 5.0

Il credito d’imposta per investimenti transizione 5.0 subisce le seguenti modifiche (applicabili retroattivamente agli investimenti effettuati dall’01.01.2024):
  • incremento la misura del beneficio estendendo:
  1. fino a Euro 10.000.000,00 l’aliquota del 35 per cento prevista per il primo scaglione di investimenti;
  2. la base di calcolo per gli impianti fotovoltaici;
  • possibilità di cumulo con il credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno nonché con altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee.

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Senior Associate

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