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Nuovo obbligo di comunicazione per le prestazioni occasionali

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Ultimo aggiornamento del 24.01.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Il D.L. n.146/2021 ha introdotto un nuovo obbligo di comunicazione, mediante SMS o posta elettronica, da parte del committente per l’impiego di lavoratori autonomi occasionali.
 
Il nuovo obbligo istituito dal D.L. n. 146/2021 ha lo scopo di permettere l’attività di controllo e monitoraggio dell’impiego dei lavoratori autonomi occasionali e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale. 

Sono soggette a comunicazione le prestazioni svolte ai sensi dell’art. 2222 c.c., ossia le prestazioni di lavoro prevalentemente personale, compiute in cambio di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e di natura occasionale.

Restano escluse le collaborazioni coordinate e continuative, l’esercizio delle professioni intellettuali regolate dall’art. 2229 c.c., tutte le attività autonome esercitate abitualmente ed ogni altro rapporto di lavoro per il quale vige diverso specifico obbligo di comunicazione alle autorità competenti.

Il nuovo obbligo di comunicazione di avvio delle prestazioni occasionali riguarda tutti i committenti che operano in qualità di imprenditori (i.e. impresa individuale, società di persone e/o di capitali, enti commerciali), esclusi quindi i liberi professionisti, le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro domestico.

La comunicazione deve essere effettuata dal committente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in riferimento al luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS (in attesa di attuazione)
oppure mediante posta elettronica (indirizzi di posta elettronica diffusi dall’Ispettorato con la nota INL 11.1.2022 n. 29, che riportiamo in calce al presente articolo), nell’attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso.

La comunicazione deve essere preventiva rispetto all’inizio dell’attività e deve includere il seguente contenuto minimo: 
  1. i dati del committente e del prestatore;
  2. il luogo della prestazione;
  3. una sintetica descrizione dell’attività;
  4. la data di inizio della prestazione ed il presumibile arco temporale entro cui potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio;
  5. il compenso, se stabilito al momento dell’incarico.

In assenza dei contenuti minimi, la comunicazione è considerata omessa e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

I dati comunicati possono essere annullati o modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Se l’opera o il servizio non si concludono nell’arco temporale indicato, è necessario effettuare una nuova comunicazione.

Come comunicato dall’INL nella nota n. 29 del 11.1.2022, l’obbligo di comunicazione riguarda tutti i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione, ossia il 21 Dicembre 2021, così come i rapporti che, seppur avviati prima, risultino ancora in corso alla data dell’11 Gennaio 2022. 

L’omessa comunicazione, sia di inizio che di proroga del rapporto di lavoro occasionale, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Ricordiamo, infine, l’obbligo per il collaboratore di iscriversi alla Gestione Separata nel caso in cui percepisca compensi superiori a 5.000,00 euro annui. Al superamento della suddetta soglia in corso d’anno, il collaboratore ha l’obbligo di comunicarlo ai vari committenti, i quali provvederanno a versare i contributi previdenziali all’INPS Gestione Separata. L’imponibile previdenziale, su cui il committente o i committenti dovranno calcolare la contribuzione previdenziale, è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro.

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