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Privacy e tutela penale

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​Con il decreto legislativo 101/2018, che prevede l’adeguamento della normativa nazionale al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR), il legislatore italiano ha dato attuazione alla facoltà concessa a tutti gli Stati membri di prevedere sanzioni penali per alcune violazioni della normativa privacy, che si aggiungono alle sanzioni amministrative già contemplate dal Regolamento.

 

Il legislatore ha lasciato così invariate alcune fattispecie incriminatrici già previste nel D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), arricchendone i contenuti (art. 167, art. 168, art. 170 ed art. 171) ed ha introdotto due nuove fattispecie, volte a sanzionare i comportamenti di coloro che trattano big data e che quindi espongono i dati personali degli interessati ad un rischio potenzialmente esteso e diffuso.

 

Si tratta, in particolare, del reato di comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167bis) e del reato di acquisizione fraudolenta di dati personali oggetto di trattamento su larga scala (art. 167ter).

 

Tutti gli altri reati previsti dal previgente Codice Privacy sono stati abrogati.

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Nadia Martini

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