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Il Superbonus: dubbi applicativi e prospettive

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​Ultimo aggiornamento del 31.07.2020 | Tempo di lettura ca. 7 minuti​

La presente Tax Newsletter è volta a rappresentare la regolamentazione del “Superbonus”, misura introdotta per migliorare le prestazioni energetiche e sismiche del patrimonio edilizio esistente e per contribuire al rilancio edile. La normativa di riferimento è la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del D.L. n.34 (c.d. Decreto “Rilancio”), pubblicata in G.U. il 18 Luglio 2020. Si segnala inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida al Superbonus 110% del Luglio 2020 in cui sono risolti molti casi pratici.


Il Superbonus: introduzione e descrizione


Il Decreto Rilancio, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha aumentato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.      

La nuova normativa si aggiunge a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 per cento all’85 per cento delle spese spettanti per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus ex articolo 14 del DL 63/2013).

Una altra importante misura è rappresentata dalla possibilità generalizzata di optare in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sottoforma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante in base alle disposizioni di legge.

Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle single unità immobiliari.

In particolare i c.d. “interventi trainanti” sono:

  • Isolamento termico
  • Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni di edifici, o con impianti per il riscaldamento/raffrescamento/ fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • Interventi antisismici (c.d. sismabonus ex commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del DL 63/2013)

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (c.d. trainati) a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  • Di efficientamento energetico
  • Di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
 
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (c.d. trainati) a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, elencati in precedenza:

  • Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  • Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo

Si evidenzia che il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville), e A9 (castelli).

I soggetti destinatari sono: i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, gli istituti anonimi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni e le società dilettantistiche sportive (per queste ultime limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi).  

In particolare, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo al momento dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

I titolari di reddito di impresa o professionale rientrano fra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.   

La detrazione del 110 per cento è da ripartire fra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
Per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento alla data di effettivo pagamento ed alla data di ultimazione della prestazione.
Si fa presente che la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata nei periodi di imposta successivi, né essere oggetto di richiesta di rimborso.


In base alla normativa attualmente vigente le spese oggetto di Superbonus devono essere sostenute fra il 1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021.

Trasferimento della detrazione e sconto in fattura


Ai sensi dell’art. 121 del DL Rilancio, i soggetti cui spetta la agevolazione possono optare alternativamente all’utilizzo diretto della super detrazione per:

a) Contributo sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto
b) Per la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante, in favore di fornitori, altri soggetti (persone fisiche anche esercenti attività di lavoro autonomo o di impresa, società ed enti), istituti di credito ed intermediari finanziari. 

In aggiunta agli adempimenti originariamente previsti per le detrazioni ordinarie (ecobonus e sismabonus) come ad esempio il pagamento tramite bonifico parlante delle spese per l’esecuzione degli interventi da parte di soggetti non esercenti attività di impresa, per quanto riguarda il Superbonus 110 per cento, ai fini dell’esercizio dell’opzione, per lo sconto o la cessione, il contribuente deve acquisire il visto di conformità (che può essere rilasciato da dottori commercialisti ad esempio) e la asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

Si fa presente che scatterà dal 15 ottobre 2020 la possibilità di presentare la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito, in luogo della fruizione diretta della detrazione; inoltre per cessionari e fornitori la prima utilizzazione dei corrispondenti crediti di imposta non potrà avvenire prima del 1 gennaio 2021 (ossia non prima dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese).

Casi particolari 


Il Superbonus è garantito solo nel caso in cui sia certificato il miglioramento della classe energetica dell’edificio (almeno due classi). 

Se un edificio risulta in classe A3, ove non sia possibile conseguire il miglioramento di due classi energetiche, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica A4.

I fornitori che applicheranno lo sconto in fattura potranno utilizzare direttamente il credito di imposta in compensazione in F24 in 5 quote annuali, o potranno cederlo a qualunque altro soggetto (imprese, banche, privati cittadini, etc…).

In base alla guida predisposta dalla Agenzia delle Entrate del Luglio 2020, risulta che il credito d’imposta potrà essere ceduto illimitatamente a qualsiasi soggetto. Sempre secondo questo documento il cessionario che ha acquistato il credito d’imposta in buona fede, non perde il diritto ad utilizzare il medesimo nel caso in cui durante i controlli successivi da parte di ENEA o dell’Agenzia delle Entrate venga rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione.

Le spese di coibentazione rientrano nel Superbonus a condizione che il tetto sia elemento di separazione fra volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio (anche congiuntamente con altri interventi di efficientamento energetico o per mezzo della installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo).

Per quanto riguarda il caso specifico della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, al fine di accedere al regime del Superbonus è sufficiente la sostituzione del generatore di calore (non vanno sostituite tutte le tubazioni ed i terminali).

Se il cambio di finestre comprensive di infissi, che possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica previste dalla legge, è effettuato congiuntamente ad un intervento c.d. “trainante” e si ottiene il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, si potrà accedere anche in tal caso al regime del Superbonus.

Se un condominio realizza uno degli interventi trainanti (cappotto o caldaia), si può beneficiare del Superbonus anche per l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla singola unità immobiliare.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

Rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, purchè non si modifichi la volumetria dell’edificio.

I professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale non inferiore a 500 mila euro, e comunque commisurata agli interventi da asseverare.

Prospettive


In attesa dei Decreti attuativi si evidenzia che il Superbonus rappresenta un ulteriore ed utile strumento al fine del recupero del patrimonio e dell’efficientamento del patrimonio edilizio esistente a disposizione dei contribuenti. 

Si pone in evidenza che il regime agevolativo potrebbe essere esteso anche a successive annualità rispetto a quelle prescritte ad oggi.

contatti

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Emanuele Spagnoletti Zeuli

Dottore Commercialista e Revisore legale

Manager

+39 06 9670 1270

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