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Lo sfruttamento dei diritti di immagine dei calciatori

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​Ultimo aggiornamento del 15.12.2020 | Tempo di lettura ca. 6 minuti

Recentemente si è molto parlato delle tematiche concernenti la legittimità o meno dello sfruttamento commerciale dell’immagine dei calciatori nel mondo dei videogiochi.

Nello specifico le case di videogiochi EA Sports, sviluppatore del videogioco “FIFA” e Konami, progettista del videogioco “Pro Evolution Soccer” sono state accusate da numerosi calciatori di sfruttare illegittimamente la loro immagine individuale.

Ed infatti EA Sports e Konami sfruttano l’immagine dei calciatori, ricreata virtualmente negli avatar dei videogiochi, sulla base di un diritto loro asseritamente ceduto dalla FIFPro, ovvero la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels fondata nel 1965 e che rappresenta globalmente circa sessantacinquemila calciatori professionisti.

In particolare la FIFPro dovrebbe godere dei diritti di sfruttamento dell’immagine dei calciatori in forza della relativa cessione in suo favore degli stessi, operata delle associazioni nazionali di categoria presso cui i calciatori sono o sarebbero iscritti ed alle quali gli stessi hanno o avrebbero ceduto il diritto di sfruttamento dei propri diritti di immagine.

Ma andiamo con ordine.

In Italia queste tematiche trovano una prima disciplina nello Statuto dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC). Nello specifico l’art. 7 prevede che i calciatori tesserati per società iscritte ai Campionati italiani del settore professionistico e non organizzati dalla FIGC, che abbiano inoltrato per iscritto domanda di ammissione singola o collettiva e che siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo dell’AIC, cedano automaticamente all’AIC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 dello Statuto (già art. 25) i “(…) diritti all’uso esclusivo del ritratto, del nome e dello pseudonimo (…) in relazione all’attività professionale svolta (…) ed alla realizzazione, commercializzazione e promozione di prodotti oggetto di raccolte o collezioni o comunque di prodotti che, per le loro caratteristiche, rendano necessaria l’utilizzazione dell’immagine, nome o pseudonimo di più calciatori e/o squadre” (occorre precisare che detta cessione riguarda i diritti c.d. “collettivi” e non quelli “individuali” che rimangono liberamente esercitabili da ogni iscritto all’AIC) . Tale articolo precisa inoltre che “L'AIC potrà esercitare tali diritti direttamente, per il tramite di enti o società da essa costituiti o attraverso la concessione di licenze od autorizzazioni a terzi, anche a titolo oneroso (…)”.

A questo si aggiunga che in data 9 ottobre 2012, veniva raggiunto un Accordo tra la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e l’AIC in materia di “utilizzazione dei diritti promo-pubblicitari dei calciatori ai fini della realizzazione di prodotti collettivi”; nello specifico in detto accordo l’AIC, come previsto dall’articolo 26 del proprio Statuto (già art. 25) concedeva alla LNPA la licenza a far uso dell’utilizzazione dei diritti promo-pubblicitari dei calciatori dalla stessa vantati.Nel testo di tale accordo AIC si impegnava, altresì, a collaborare per “richiedere l’autorizzazione all’utilizzo dell’immagine dei calciatori eventualmente non iscritti all’AIC”.

Sempre il 9 ottobre 2012 l’AIC a mezzo missiva, informava la FIFPro circa il raggiungimento dell’accordo economico con la LNPA e confermava la volontà di AIC di concedere, in via non esclusiva, a FIFPro i diritti di cui all’art. 26 (già art. 25) del proprio Statuto in relazione ai giocatori iscritti ad AIC (non associati a maglie o al simbolismo del club).

Quella sopra esaminato è il quadro normativo in cui si deve cercare di capire se sussista o meno un diritto di EA Sports, ovvero di Konami, di sfruttare l’immagine di tutti i calciatori tesserati per società iscritte ai Campionati italiani del settore professionistico e non professionistico organizzati dalla FIGC.

Nello specifico detti atleti dovranno preliminarmente accertare di essere associati all’AIC, ovvero di aver inoltrato per iscritto domanda di ammissione singola o collettiva e di essere stati ammessi dal Consiglio Direttivo, circostanza che, nonostante le premesse, non è scontata. In caso affermativo occorrerà quindi verificare se la loro ammissione all’AIC consenta a quest’ultima di cedere lo sfruttamento della propria immagine alla FIFPro, fermo in ogni caso il diritto degli associati di recedere dall’Associazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 dello Statuto AIC, “in ogni momento della stagione sportiva mediante l’invio di una comunicazione scritta al consiglio direttivo, con effetto al termine della stagione sportiva medesima”.

Laddove l’esercizio del diritto di sfruttamento dell’immagine dei calciatori in capo a FIFPRO e quindi a EA Sports e Konami non dovesse risultare legittimo, quali conseguenze ne potrebbero derivare?

A livello italiano l’utilizzo abusivo dell’immagine altrui determina un danno risarcibile di natura patrimoniale, comportando, inter alia, il venir meno per il soggetto leso della possibilità sfruttare la propria immagine per pubblicità di prodotti o servizi analoghi e potendo, altresì, causare difficoltà a commercializzarla con riferimento a servizi o prodotti diversi.

Ai fini della valutazione circa l’entità del risarcimento per una diffusione abusiva dell’immagine altrui, riveste ruolo fondamentale la notorietà del soggetto, che risulta spesso indubbia, specialmente per i calciatori di Serie A. La persona deve, infatti, essere in grado di poter trarre un’utilità patrimoniale dalla commercializzazione della propria immagine, determinando l’uso non autorizzato da parte di terzi, un danno qualificabile come lucro cessante.

Alla luce di quanto sopra non resta che vedere come i singoli calciatori, le associazioni di categoria e gli sviluppatori dei videogiochi si muoveranno.

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