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Nuove specifiche tecniche della fattura elettronica obbligatorie dal 2021

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Ultimo aggiornamento del 02.10.2020 | Tempo di lettura ca. 6 minuti​


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A partire dal 1° gennaio 2021 diventerà obbligatorio adottare le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.1) approvate con Provvedimento direttoriale n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020 successivamente modificato con Provvedimento n. 166579 del 20 aprile 2020 per l’emissione di fatture elettroniche e note di variazione. 


Pertanto, dal 2021 il Sistema di Interscambio (SDI) accetterà solamente le fatture elettroniche e le note di variazione il cui file XML sia predisposto sulla base del nuovo tracciato XML, il quale è già utilizzabile in via facoltatività dal 1° ottobre 2020.

Le principali novità di tale versione dell’XML consistono nell’introduzione di nuovi codici «TipoDocumento», di ulteriori dettagli dei codici «Natura» dell’operazione e nuovi codici «Tipo ritenuta» e «Modalità pagamento». 

Nuovi codici Tipo documento

Per quanto riguarda i codici «TipoDocumento», sono stati introdotti 11 nuovi identificativi (che pertanto passano da 7 a 18) al fine di semplificare l’individuazione di alcune operazioni contabili. 
In particolare, sono stati previsti dei codici specifici per le inversioni contabili:
  • TD16 - Integrazione fattura reverse charge per acquisti interni; 
  • TD17 - Integrazione o autofattura per acquisto i servizi da soggetto non residente (ex art.17 c.2 DPR 633/72);
  • TD18 - Integrazione fattura per acquisto intracomunitario di beni;
  • TD19 - Integrazione o autofattura per acquisto di beni d a soggetti non residenti (ex art.17 c.2 DPR 633/72); 

A seguito di tale ampliamento dei codici relativi al tipo di documento, sarà quindi possibile emettere un documento elettronico specifico per l’integrazione dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e dall’estero con conseguente possibilità di esonero dall’obbligo di presentazione del cosiddetto esterometro.

Relativamente alle operazioni effettuate dagli esportatori abituali nonché a quelle concernenti depositi IVA, si segnalano i seguenti codici di «TipoDocumento»:
  • TD21 - Autofattura per regolarizzazione dello splafonamento;
  • TD22 - Estrazione beni da Deposito IVA;
  • TD23 - Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA;

Per quanto riguarda le fatture differite, si segnalano i codici TD24 per cessioni di beni documentate da DDT oppure le prestazioni di servizi idoneamente documentate, oppure TD25 in caso di triangolazioni interne.
Infine, sono stati previsti dei codici specifici per le cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (TD26) e per le fatture per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

Di seguito si fornisce una tabella comparativa dei codici della versione precedente con quelli della nuova versione. 

tabella1.png

Nuovi codici Natura

Per quanto riguarda il codice “Natura” dell’operazione sono stati introdotti dei nuovi sottocodici con riferimento alle operazioni non soggette (N2), non imponibili (N3) e operazioni soggette al reverse charge (N6). Pertanto, dal 1° gennaio 2021, non potranno più essere inviate fatture o note di variazione aventi il codice Natura N2, N3 e N6 ma solamente uno dei codici e di nuovi sottocodici illustrati di seguito.

tabella.png

I nuovi tipi di ritenuta

Il provvedimento direttoriale prevede inoltre l’introduzione di nuovi codici in relazione alla ritenuta applicabile, al fine di consentire anche la rappresentazione delle ritenute relative ai contributi previdenziali:

tabella3.png

Ulteriori novità

Le ulteriori novità introdotte dalle specifiche tecniche versione 1.6.1. riguardano l’introduzione del codice “ModalitaPagamento” MP23 per l’identificazione delle transazioni avvenute tramite PagoPA mentre per quanto riguarda le fatture o note di variazione soggette ad imposta di bollo l’elemento “Importo Bollo” diventa facoltativo.
Alla luce di tali novità, è consigliabile procedere all’aggiornamento dei software contabili alla versione 1.6.1 delle specifiche tecniche quanto prima al fine di evitare eventuali problematiche di recepimento dei file nel periodo “di transizione” oltre che adeguarsi per tempo al nuovo obbligo.

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