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Nuove regole per la prova delle cessioni intracomunitarie

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​Le regole per la non imponibilità delle vendite intracomunitarie dal 1° gennaio 2020 e i documenti probanti previsti dal Regolamento UE.

Il nuovo Regolamento di esecuzione UE n. 1912/2018, applicabile dal 1° gennaio 2020 in tutti gli Stati UE, ha introdotto l’articolo 45-bis nel Regolamento UE 282/2011, stabilendo delle presunzioni relative alla prova del trasferimento dei beni da un Paese comunitario all’altro, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

In particolare, al paragrafo 3 dell’articolo 45-bis vengono forniti due gruppi di elementi di prova (lettera A e B) di seguito riportati che il cedente dovrà procurare per provare l’effettivo trasferimento fisico della merce da uno Stato comunitario ad un altro, a seconda dei casi in cui il trasporto sia effettuato dal cedente o dal cessionario.

Lettera A): DDT o una lettera CMR firmata, polizza di carico, fattura di trasporto aereo, fattura emessa dallo spedizioniere.

Lettera B): polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni, documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni, documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità (ad esempio un notaio) che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione, ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Nel caso in cui i beni vengano spediti o trasportati dal cedente (direttamente o per suo conto), i beni si presumono effettivamente trasportati dallo Stato membro di partenza a quello di destinazione se il cedente è in possesso di almeno due degli elementi di prova elencati alla lettera A), rilasciati da parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente, oppure di uno qualsiasi degli elementi di cui alla lettera A) in combinazione con uno qualsiasi degli elementi di cui alla lettera B), che confermano il trasporto, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente.

Nel caso in cui i beni siano spediti o trasportati dal cessionario (o da terzi per suo conto) il cedente, oltre agli stessi elementi del punto precedente, deve essere in possesso anche di una dichiarazione scritta, rilasciata dall’acquirente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Tale dichiarazione deve contenere la data di rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni, la data e il luogo di arrivo, il numero di identificazione del mezzo di trasporto (nel caso di cessione di mezzi di trasporto) e l’identificazione della persona che accetta i beni per conto del cessionario.

La presunzione prevista da questa nuova disposizione è da ritenersi tuttavia una presunzione relativa poiché, come specifica lo stesso articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011, l’Amministrazione finanziaria può comunque disconoscere la non imponibilità della cessione nel caso in cui sia in possesso di prove sufficienti a dimostrare che i beni non sono stati spediti o trasportati in un altro Stato membro.

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Erald Karriqi

Dottore Commercialista e Revisore legale

Senior Associate

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