Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Nuove regole per i riders e i lavoratori della gig-economy, con alcune criticità

PrintMailRate-it

​La Legge n. 128/2019 definisce la nuova disciplina lavoristica applicabile ai ciclofattorini e agli altri lavoratori della c.d. gig-economy: si dovrà tuttavia attendere l’implementazione pratica per verificarne l’efficacia.


La Legge n. 128/2019, di conversione del Decreto Legge n. 101/2019 contenente “disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” ed entrato in vigore lo scorso 5 Settembre, ha introdotto la tanto attesa disciplina legislativa riguardante i cd. riders e, seppur marginalmente, gli altri lavoratori della gig-economy.

La sopracitata Legge, nel disciplinare questa nuova forma di lavoro, diffusissima nelle nostre città, si è mossa in due direzioni: da un lato, ha modificato in senso estensivo (con una riformulazione dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 81/2015, che rappresenta una sorta di ‘catalogo’ delle diverse forme contrattuali previste per il mondo del lavoro) la nozione di collaborazioni etero-organizzate dal committente, cui è applicabile l’apparato protettivo del lavoro subordinato; dall’altro lato, la novella normativa ha introdotto (con il nuovo Capo V-bis al già menzionato Decreto Legislativo n. 81/2015) una specifica disciplina, di natura residuale e (sebbene in parte) suppletiva, a favore dei ‘lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali’.

Per quanto riguarda i c.d. riders, le tutele, in buona sostanza, si differenziano a seconda se parliamo di lavoratori parasubordinati oppure di riders intesi come lavoratori autonomi.

Come vedremo, seppure si tratti di un primo positivo passo del legislatore verso la regolamentazione di questo nuovo fenomeno, che coinvolge ormai decine di migliaia di lavoratori in Italia, sono già state sollevate numerose critiche nei confronti della stessa, sia da parte dei prestatori che dei gestori delle piattaforme di food delivery. 

In primo luogo, per effetto della modifica dell’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, la etero-organizzazione ricorre ora anche nell’eventualità in cui una collaborazione coordinata e continuativa abbia una natura soltanto ‘prevalentemente’ – e non più ‘esclusivamente’ – personale, e a prescindere dal fatto che essa si eserciti ‘anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro’, come invece richiedeva la precedente formulazione, ora abrogata. 

Ne consegue che la nuova formulazione dell’articolo in commento ha prodotto l’effetto di agevolare la riconduzione dei riders nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate: la versione previgente dell’articolo poteva invece portare a escludere da quest’ultima area i soggetti che possono autonomamente decidere, ad esempio, la collocazione temporale della loro prestazione lavorativa, come è stato peraltro evidenziato anche dalle sentenze di merito intervenute nei mesi scorsi sul tema.

Per questo motivo, si ritiene che il nuovo art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015 sia applicabile – in via generale – a tutti i riders, occupati con rapporti di lavoro parasubordinati, non classificabili quindi né nella categoria dei lavoratori subordinati né tantomeno in quella dei lavoratori autonomi (caratterizzati quest’ultimi da una disciplina specifica introdotta dalla Legge in commento e analizzata qui di seguito).
Ebbene, dal momento che l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2025 ha previsto l’estensione della disciplina del lavoro subordinato a tutte le collaborazioni etero-organizzate, anche i riders parasubordinati avranno ora la possibilità di godere di tutti i diritti previsti per i lavoratori dipendenti.
Fatta eccezione per la tutela in caso di licenziamento illegittimo e per il minore potere disciplinare e gerarchico esercitabile da parte del datore di lavoro, per tutti i restanti istituti (orario lavoro, ferie, malattia, sicurezza, previdenza, ecc.) i lavoratori etero-organizzati potranno godere delle stesse prerogative dei lavoratori dipendenti.

Naturalmente per vedersi applicata l’intera disciplina del lavoro subordinato, occorrerà che la prestazione lavorativa sia (i) esclusivamente personale, (ii) continuativa e (iii) organizzata dal committente.
La conseguenza è che per il collaboratore - rider sarà ancora più agevole fornire la prova in giudizio di essere etero-organizzato, al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai sensi del novellato art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, anche se formalmente resterà sempre e comunque un lavoratore parasubordinato.
Ciò detto, occorre evidenziare che i lavoratori ingaggiati attraverso le piattaforme digitali costituiscono una platea molto più ampia (rispetto ai soli riders), che include, ad esempio, addetti alle pulizie, manutentori, baby-sitters, ecc.: ne deriva che l’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2015, con i suoi pregi e difetti, rappresenta – a fronte della sua formulazione ampia e generica – l’unica norma, introdotta dalla sopracitata Legge, che appare applicabile a tutti i lavoratori della gig-economy.

In secondo luogo, come già accennato, la Legge n. 128/2019 introduce una disciplina specifica (e residuale) per i riders (e non per gli altri lavoratori della gig-economy, anche se si potrebbe profilare un’applicazione latamente analogica della normativa in parola) che svolgono la propria prestazione lavorativa in maniera autonoma, e quindi discontinua, al fine di accrescere i livelli di tutela e migliorare le loro condizioni di lavoro. 
Al riguardo, la novella normativa è intervenuta essenzialmente in tre modi.

Innanzitutto, la Legge ha introdotto un particolare requisito di forma, prevedendo che i contratti di lavoro dei riders debbano essere ‘provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza’. In caso di violazione, il committente è esposto al pagamento di una sanzione amministrativa e il rider ha diritto a un’indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.

La Legge ha, inoltre, previsto che i riders non potranno più essere retribuiti in base al numero di consegne effettuate. Il cottimo sarà, dunque, abolito e ai lavoratori verrà garantito un compenso, la cui determinazione (anche in base a schemi retributivi modulari e incentivanti) è stata riservata alla contrattazione collettiva, che dovrà tener conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente. 
In assenza di disposizioni in tal senso ed in attesa dello sviluppo della disciplina collettiva in questo settore, in ogni caso, ai riders dovrà essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da C.C.N.L. di settori affini.  
Ai contratti collettivi è, inoltre, stato delegato il compito di definire l’entità della indennità integrativa da riconoscere ai prestatori per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, la quale non potrà comunque essere inferiore al 10%. Qualora i contratti collettivi non intervengano in merito alla definizione di tale indennità, potrà intervenire direttamente il Ministero del Lavoro con apposito decreto.
A tal proposito occorre evidenziare che la Legge prevede, d’altro canto, che le nuove regole con riguardo al compenso entreranno in vigore a far data dal 2 Novembre 2020. 

Inoltre, la sopracitata Legge prevede l’applicabilità ai riders delle tutele antidiscriminatorie e a favore della libertà e dignità del prestatore, attualmente previste per i lavoratori subordinati. Ciò include esplicitamente il divieto di escludere i riders dalla piattaforma nonché di ridurre le loro occasioni di lavoro in ragione della mancata accettazione di alcuni incarichi. Si tratta, invero, di una delle consuetudini che sono state maggiormente oggetto di critica in passato, proprio perché tendevano a marginalizzare coloro che, durante gli orari di disponibilità comunicati tramite la piattaforma, rifiutavano di svolgere alcune consegne e, in ragione di ciò, si vedevano ridurre il loro rating, con conseguente assegnazione di un minor numero di incarichi e, quindi, minori possibilità di guadagno. Per quanto si tratti di una previsione che persegue uno scopo assolutamente meritevole, il fatto che non sia prevista alcuna sanzione in caso di sua violazione, la rende – con tutta evidenza – una protezione comunque debole. 

Un aspetto che accomuna tutte e due le fattispecie di categorie di lavoratori descritte e per cui, fin da subito, si è sentita l’esigenza di prevedere una tutela forte a favore dei riders, proprio in ragione delle attività da questi svolte, è quella della salvaguardia della loro salute e sicurezza, messe a repentaglio dalla circolazione stradale e dalle condizioni metereologiche spesso sfavorevoli, alle quali sono esposti.
Da questo punto di vista, la sopracitata legge ha esteso anche ai riders, con efficacia però dal 2 Febbraio 2020, la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 
La criticità, in questo caso, riguarda il calcolo del premio I.N.A.I.L., legato alla retribuzione convenzionale giornaliera. In realtà, in considerazione delle modalità di prestazione dei riders, i quali spesso svolgono i loro incarichi in maniera sporadica, ad integrazione del reddito e non come principale occupazione, sarebbe stato forse più opportuno calcolare il premio assicurativo in base alle ore effettivamente lavorate. Si sarebbe, poi, potuto ipotizzare di lasciare ai committenti la possibilità di scelta tra assicurazione I.N.A.I.L. e quelle offerte dalle compagnie private, che già da tempo hanno formulato pacchetti assicurativi ad hoc per questo tipo di lavoratori. 
In ogni caso, il committente sarà tenuto al rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008.

La Legge n. 128/2019 è, dunque, foriera di una grande evoluzione nella disciplina delle prestazioni lavorative nell’ambito non soltanto del food delivery ma anche con riferimento a tutte le modalità di esecuzione della prestazione organizzate mediante piattaforme digitali.
Il quadro normativo del lavoro tramite piattaforma (di quello dei riders, come minimo) è oggi senz’altro più chiaro e rigoroso di quanto non fosse ieri, con ampi spazi di manovra per le organizzazioni sindacali.

Se da un lato, infatti, vi sono coloro che sostengono che le nuove norme non sono comunque sufficientemente tutelanti per i lavoratori della gig economy, dall’altro lato molteplici sono le voci preoccupate del fatto che gli elementi di rigidità introdotti potrebbero notevolmente disincentivare la crescita del mercato del lavoro delle nuove piattaforme digitali, con il conseguente abbandono del territorio italiano da parte di importi players del settore.
Come tutte le novità, presenta, tuttavia, dei profili di criticità, tra cui la non agevole distinzione tra lavoratori parasubordinati e riders autonomi, che – si spera – potranno essere eliminati con il decorrere del tempo e con la puntuale verifica dell’efficacia della nuova regolamentazione in concreto. 
Allo stato, appare infatti opportuno rimandare il giudizio alla prova dei fatti, limitandosi a registrare che il legislatore ha adottato una prudente linea di compromesso tra le diverse istanze, introducendo una tutela minima a favore dei lavoratori della gig economy e, in particolar modo, dei riders la cui necessità era chiaramente indiscutibile.

Contatti

Contact Person Picture

Massimo Riva

Avvocato

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu