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Nuova sentenza della Corte di Cassazione sui presupposti della responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infortunio del lavoratore

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Con la sentenza n. 50.000 del 06.11.2018, la Corte di Cassazione penale torna ad esprimersi in materia di responsabilità del datore di lavoro in ipotesi di infortunio del lavoratore. Nel caso di specie, un operaio si procurava un’ustione di terzo grado alla gamba durante una particolare lavorazione, ove ometteva di utilizzare l’apposita passerella.


I giudici di legittimità hanno affermato che il datore di lavoro, essendo titolare di una posizione di garanzia, ha l’obbligo di predisporre tutte le misure che “nel caso concreto e rispetto a quella specifica lavorazione risultino idonee a prevenire i rischi tecnici dell'attività posta in essere”.


Egli deve, inoltre, provvedere alla sorveglianza continuativa sul rispetto delle misure antinfortunistiche, “obbligo che non viene meno neppure con la nomina del responsabile di servizio di prevenzione e protezione, che ha una funzione diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro”.


Pertanto, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di condanna del datore di lavoro per culpa in vigilando, stante la mancata assistenza del lavoratore inesperto alle prese con una attività potenzialmente pericolosa avvenuta in violazione degli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81/2008. Viene sottolineato che il nesso causale tra la condotta omissiva e l’evento lesivo non viene interrotto dall’imperizia del lavoratore nello svolgimento della propria attività.


Del resto, vige il principio per cui “il comportamento del lavoratore può rilevare quale limite alla responsabilità del datore di lavoro solo quando risulti abnorme, eccezionale o comunque esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile, sicché tra gli obblighi del datore di lavoro è ricompreso anche il dovere di prevenire l'eventuale comportamento negligente o imprudente del lavoratore”.

 

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