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Anticorruzione: novità normative pubblicate in Gazzetta Ufficiale (la c.d. “Spazzacorrotti”)

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La Legge n. 3 del 9 gennaio 2019, recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” (c.d. “Legge Anticorruzione”) è entrata in vigore il 31 Gennaio 2019.

 

Tale provvedimento:

 

  • introduce la misura del c.d. DASPO a vita per corrotti e corruttori, ovvero l’incapacità a vita di contrattare con la pubblica amministrazione (per i soggetti privati, in particolare per gli imprenditori) e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali;
  • sancisce alcune novità di rilievo anche per l'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

 

Ai sensi dell'art. 1, comma 9 della Legge succitata, infatti, il delitto di traffico di influenze illecite (di cui all’art. 346-bis c.p.) viene inserito tra i reati presupposto di cui al citato D. Lgs. 231/01 (art. 25), prevedendo una sanzione pecuniaria fino a 200 quote. Tale fattispecie di reato punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e corruzione in atti giudiziari, «sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente» faccia «dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».


Si segnala, ancora, che la sanzione interdittiva prevista per i reati previsti all’art. 25, commi 2 e 3, del D.lgs. 231/2001 è stata inasprita: la stessa avrà durata “non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni” se il reato presupposto viene commesso da un c.d. soggetto apicale (ovvero una durata “non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni”, se il reato presupposto viene commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo di un c.d. soggetto apicale).


Il tutto con significativo impatto, di conseguenza, anche ai fini della valutazione del rischio in sede di Risk Assessment, per la predisposizione del relativo Modello Organizzativo 231.

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