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Decreto Legge 30 aprile 2019, N. 34 – ‘Decreto Crescita’

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​Il Cosiddetto Decreto Crescita (D.L. 30 aprile 2019, n. 34) è entrato in vigore il 1° Maggio 2019. Particolare attenzione è dedicata alla proprietà industriale agli artt. 31 e 32 di detto Decreto. Illustriamo di seguito, le principali novità.

 

Marchio storico

Con l’art. 31 del Decreto viene introdotta la definizione di marchio storico di interesse nazionale. Il Codice della Proprietà Intellettuale (CPI) viene modificato con l’aggiunta del principio secondo cui i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno 50 anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che abbiano assunto con l’uso nel mercato un particolare interesse storico nazionale e che siano utilizzati nel commercio per contraddistinguere prodotti o servizi realizzati presso unità produttive localizzate nel territorio nazionale, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, possono ottenere l’iscrizione del marchio come marchio storico nell’apposito registro, che viene formalmente istituito con l’aggiunta dell’art. 185-bis al CPI.


Inoltre, viene istituito un Fondo a cui le imprese proprietarie o licenziatarie di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, possono accedere.


L’impresa che intende aderire al Fondo, deve notificare senza ritardo al Ministero dello Sviluppo economico le informazioni relative al progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento.


A seguito di questa informativa, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo.

 

Italian Sounding

Con l’art. 32 del Decreto, al fine di assicurare la tutela dell’originalità dei prodotti italiani, compresi quelli agroalimentari venduti all'estero, è concessa per i consorzi nazionali che operano nei mercati esteri un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian Sounding.


Inoltre, si introduce nel Codice delle Proprietà Intellettuale la definizione di pratiche di Italian Sounding ovvero pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti.

 

Startup innovative

Alle start-up innovative è concesso il Voucher 3I - Investire In Innovazione - al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle predette imprese, nel periodo 2019-2021.


Il voucher può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi o all'estensione all'estero della domanda nazionale.

 

Marchi collettivi o di certificazione

Al fine di assicurare la piena informazione dei consumatori in ordine al ciclo produttivo e favorire le esportazioni di prodotti di qualità, il Ministero dello sviluppo economico concederà un'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione italiani da parte di associazioni rappresentative di categoria. Sarà lo stesso Ministero ad esercitare la supervisione sull’attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, vigilando sul corretto uso del marchio e sull'espletamento dei controlli previsti dai rispettivi disciplinari, anche ai fini della promozione coordinata e coerente di tali marchi.

 

Brevetti

Vengono introdotti alcuni cambiamenti all’interno del Codice della Proprietà Intellettuale in merito agli effetti della designazione o dell’elezione dell’Italia all’interno di una domanda di brevetto Internazionale.

 
Viene infatti chiarito che quando in una domanda Internazionale viene designata l’Italia, tale estensione equivale ad una domanda di brevetto depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi dalla data di deposito, o di priorità, ove rivendicata, viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano.


La protezione conferita dalla domanda decorrerà dalla data in cui il titolare della medesima abbia reso accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana della domanda ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore.


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