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La brevettabilità del software

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L’innovatività del software è certamente un aspetto che ad oggi richiede sempre più attenzione. 

Nelle nostre precedenti newsletter in materia avevamo fatto cenno alla sua tutela ai sensi della legge sul diritto d’autore (L- 633/1941), ricordando come tale protezione non sia sempre soddisfacente (per leggere l’articolo dedicato alla tutela del software clicca qui ). È sufficiente infatti scrivere un diverso codice sorgente o modificarne uno esistente perché il computer possa realizzare la stessa funzione.


Perché l’attività inventiva che sta alla base della programmazione di un software sia pienamente tutelata e cioè affinché la funzione realizzata attraverso il software sia riservata in via esclusiva solo a chi l’ha inventata, è necessario invece conseguire un brevetto.

Le linee guida dell’European Patent Convention, sanciscono che possono essere brevettate invenzioni che per essere attuate necessitano dell’ausilio di un software e che, oltre ad essere nuove, sufficientemente innovative e applicabili nell’industria, producano anche un “effetto tecnico”. Più che di brevettabilità del software, è quindi corretto parlare di “computerimplemented inventions”.

Si ritiene che il requisito dell’”effetto tecnico” venga soddisfatto nella misura in cui, infatti, l’invenzione consista in qualcosa di diverso e ulteriore dalla semplice iterazione tra il software e la macchina, ossia in un qualcosa di diverso dal semplice risultato per cui il computer, seguendo le istruzioni impartite dal software, riesce a svolgere una determinata funzione. 

L’”effetto tecnico” consiste invece in un ulteriore effetto esterno: il software deve consentire di risolvere un problema tecnico diverso da quello di come impartire istruzioni a un computer, permettendo, ad esempio il controllo di un procedimento tecnico o di un apparato o di un device o, ancora, di attuare un procedimento di automazione.

Ciò che può essere brevettato è quindi il metodo alla base del software, che deve quindi essere solo uno strumento che permette all’invenzione di essere implementata e non l’invenzione stessa.
Consigliamo di rivolgerti sempre a un esperto per verificare se un software realizzi anche un “effetto tecnico” e scoprire così se è brevettabile. Dalla brevettazione potrai infatti conseguire grandi vantaggi, avendo poi il diritto esclusivo di sfruttare l’invenzione.

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