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Gruppo Iva: vincolo organizzativo

Ultimo aggiornamento del 15.12.2020 | Tempo di lettura ca. 2 minuti​

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Con la risposta ad interpello 4 novembre 2020, n. 526, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che qualora manchi il presupposto della direzione e coordinamento, potrebbe non sussistere il vincolo organizzativo richiesto per l’adesione al Gruppo Iva ai sensi dell’articolo 70-ter, comma 3, Dpr 633/1972.


Si noti che ai sensi del succitato la partecipazione ad un Gruppo Iva di una società è stabilità se e solo se ricorrono congiuntamente i seguenti tre vincoli:

  1. Finanziario, ossia il requisito del controllo, di cui all’Articolo nell'accezione di cui all'articolo 2359 c.c;
  2. Economico, ossia il requisito della cooperazione economica;
  3. Organizzativo, ossia il requisito di direzione e coordinamento, di cui all’articolo 2497-sexies c.c.

I successivi commi 4 e 5 del medesimo articolo 70-ter precisano che, per ragioni semplificatorie, qualora intercorra il vincolo finanziario tra i soggetti, si considerano sussistenti tra gli stessi anche i vincoli economico e organizzativo, salvo che il contribuente dimostri il contrario mediante istanza di interpello. 

Esattamente al fine di dimostrare l’insussistenza del vincolo organizzativo e quindi di escludere dal gruppo IVA alcune sue controllate, la società Alfa S.p.A ha presentato istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, la quale ha risposto al quesito in data 4 novembre 2020.

In primis, è bene evidenziare che l'art. 2497-sexies consente di inferire dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato delle società la sussistenza dell'attività di direzione e coordinamento. 

Sebbene quindi sia da tenere in debita considerazione che, nel caso in esame, la partecipazione della società di cui trattasi al bilancio consolidato di Alfa S.p.A. sia un elemento sufficiente, in linea di principio, a fondare la presunzione di sussistenza in capo a Alfa S.p.A. della direzione e del coordinamento della società, si ritiene che la documentazione prodotta dalla stessa società istante sia idonea negare l’esistenza del presupposto della direzione e del coordinamento. Ad esempio, Alfa evidenzia che una partecipata è quotata in borsa e alcune controllate godono di piena autonomia: l’istante neppure ne approva i piani strategici e i budget. 

Venendo meno il presupposto della direzione e del coordinamento, viene meno il vincolo organizzativo. Ne consegue che essendo in vigore la regola dell’ all in all out ai sensi dell’articolo 70-quater ed essendo fornita prova dell’assenza del vincolo organizzativo alcune delle controllate della società istante Alfa verranno escluse dal Gruppo Iva, in quanto non sussistono più unitamente i requisiti finanziario, economico, organizzativo.

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Skevi Licollari, PhD, LL.M.

Dottore Commercialista e Revisore legale

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