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Compensazione in F24 con preventiva presentazione dei modelli redditi e IRAP 2020

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​Si estende l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP.

Con risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità introdotte dal DL 124/2019 convertito (c.d. “decreto fiscale”), per quanto riguarda le modalità e le procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono dei crediti d’imposta da utilizzare in compensazione.

Viene esteso l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all’IRAP, mentre, in precedenza, tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

Pertanto, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione:
  • solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;
  • a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 (cfr. circ. n. 1/2010 e n. 29/2010).

Le nuove disposizioni si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019”, con la conseguenza che il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. Questi ultimi potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”. Diversamente, per i crediti IVA, l’obbligo sussiste anche per l’anno d’imposta 2018.

Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

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Skevi Licollari, LL.M., PhD

Dottore Commercialista e Revisore legale

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