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La circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in tema di applicazione dell’art. 4 della L. 300/1970

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​Molte società si stanno interrogando da tempo in merito alla corretta applicazione dell’art. 4 della L. 300/1970, con particolare riferimento al tema della videosorveglianza, nei casi in cui si verifichi una modifica degli assetti proprietari (es. fusioni, cessioni, etc.).


Il dubbio, in particolare, concerne come comportarsi nell’ipotesi in cui vi sia un cambio di titolarità all’interno dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi”, o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.


In altre termini, ci si chiede se sia necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o se sia invece sufficiente rendere edotte le competenti sedi dell’Ispettorato in merito alla sopravvenuta modifica della proprietà.


Queste domande hanno trovato risposta con la circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la quale ha evidenziato che “…il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti … non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti (a) dei presupposti legittimanti o (b) delle modalità di funzionamento”.


La circolare precisa dunque che, nell’ipotesi in cui non sia intervenuta nessuna modifica in tal senso, il titolare subentrante dovrà, in ogni caso, comunicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti all’ufficio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro che l’ha rilasciato e produrre una dichiarazione che attesti che le due condizioni poc’anzi citate sono rimaste invariate.


(Fonti: L. 300/1970; Circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL))

 

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