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Gli effetti della Brexit sul trattamento IVA delle transazioni con operatori britannici

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Ultimo aggiornamento del 15.03.2021 | Tempo di lettura ca. 8 minuti​


Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è diventato uno Stato extra Ue a tutti gli effetti. Ciò ha portato inevitabili conseguenze anche ai fini del trattamento IVA delle transazioni con operatori britannici.

 

A partire dal 2021 il Regno Unito è divenuto nei confronti dell'UE un "Paese terzo" ai fini IVA.

In primo luogo, le cessioni e gli acquisti di beni B2B tra Italia e Regno Unito non si qualificano più come operazioni intracomunitarie, ma hanno natura di cessioni all'esportazione (per i beni spediti dall'Italia al Regno Unito) e di beni in importazione (all'atto dell'introduzione in Italia di merci provenienti dal Regno Unito). Tali operazioni rendono dunque necessario l'espletamento delle formalità doganali.

 

Le cessioni e gli acquisti di beni B2B non sono le uniche operazioni su cui la Brexit ha avuto un impatto ai fini del trattamento IVA. Infatti, occorre anche considerare che a partire dall'1 gennaio 2021:

  • il trasferimento di beni mobili dal/al Regno Unito in/da altro Stato membro per lavorazioni o perizie non è più agevolato secondo le disposizioni del DL 331/93 e si deve, quindi, ricorrere a istituti doganali (e.g. perfezionamento attivo e passivo, l'ammissione temporanea);
  • le vendite a distanza verso privati sono soggette ad IVA all'atto dell'importazione da parte del consumatore finale;
  • la rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi è accertata facendo riferimento agli articoli 7 e seguenti del DPR 633/72 che prevedono che la controparte sia stabilita in un Paese extra-Ue.

 

Le modificazioni nel trattamento IVA delle operazioni con operatori aventi sede nel Regno Unito determinano anche alcune novità in relazione agli obblighi identificativi, documentali e comunicativi di tali operazioni. In particolare:

  • non è più richiesta l'iscrizione al VIES per le operazioni con controparte avente sede nel Regno Unito;
  • è necessaria l'acquisizione del codice EORI per l'espletamento delle formalità doganali;
  • per le prestazioni di servizi generiche, la prova dello status di soggetto passivo IVA del committente con sede nel Regno Unito deve essere fornita con mezzi diversi dalla verifica nel database VIES;
  • la prova dell'invio dei beni nel Regno Unito è data dalla documentazione doganale;
  • negli elenchi riepilogativi INTRASTAT non devono essere più riportate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi B2B nei confronti di operatori stabiliti nel Regno Unito.

 

In riferimento a obblighi e diritti ai fini IVA, il 24 dicembre 2020, è stato stipulato un accordo tra Regno Unito e Unione Europea.


La risoluzione n.7/2021 dell'Agenzia delle Entrate, analizzando il suddetto accordo, ha ritenuto sussistenti i requisiti per riconoscere ai soggetti stabiliti nel Regno Unito la possibilità di fruire dell'istituto dell'identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia.

Ne consegue che, analogamente a quanto avveniva sino al 31 dicembre 2020, i soggetti passivi IVA del Regno Unito possono scegliere tra la facoltà di identificarsi direttamente a norma dell'art. 35-ter del DPR 633/72 e la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'art.17 comma 3 del DPR 633/72.


L'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che possono continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia, senza soluzione di continuità, i soggetti che si erano identificati ai fini IVA in Italia prima del 1° gennaio 2021. Per quanto riguarda invece gli operatori britannici che, nell'incertezza, si fossero cautelati provvedendo alla nomina di un rappresentante fiscale, i medesimi possono valutare se mantenere il rappresentante fiscale almeno per tutto l'anno 2021 oppure se provvedere al passaggio all'istituto dell'identificazione diretta.

 

In conclusione, l'accordo firmato tra Regno Unito e Unione Europea prevede un trattamento particolare per l'Irlanda del Nord. Tale Paese, infatti, resto soggetto alla normativa Ue per le cessioni di beni mentre è considerato Paese terzo per le prestazioni di servizi.

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