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Agevolazioni fiscali entrate in vigore a metà 2020

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Ultimo aggiornamento del 17.09.2020 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​

Di seguito si cercherà di fornire una panoramica delle principali novità, agevolazioni e semplificazioni in ambito fiscale, introdotte al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


Credito d'imposta in caso di rafforzamento patrimoniale


Il c.d. “Decreto Rilancio” ha introdotto un incentivo fiscale al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, prevedendo un credito d’imposta sia per i soggetti che effettuano il conferimento sia per la società conferitaria.

Nello specifico, viene riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 20% dell’importo investito ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che effettuano versamenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale in una o più società di capitali o società cooperative aventi sede legale in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti:

  1. presentino un ammontare di ricavi relativi all’anno d’imposta 2019 compreso tra 5 e 50 milioni di euro; 
  2. abbiano subito nei mesi di marzo ed aprile 2020 una riduzione del fatturato di almeno un terzo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente; 
  3. abbiano deliberato ed eseguito un aumento di capitale a pagamento con versamento integrale tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, i requisiti di cui al punto 1 e 2 devono essere soddisfatti con riferimento al valore dei ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, senza tener conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. La normativa prevede inoltre ulteriori requisiti con riferimento alla società ricapitalizzata: 

  • non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;
  • deve trovarsi in una situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  • deve essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
  • non deve rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.lgs. n. 159/2011 (soggetti a misure di prevenzione antimafia);
  • nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo della società non deve essere intervenuta alcuna condanna definitiva, negli ultimi cinque anni.

L’importo minimo dell’aumento di capitale per poter beneficiare del credito d’imposta è pari a 250.000 euro, mentre il tetto massimo dell’investimento è pari a 2 milioni di euro, corrispondente, di conseguenza, ad un credito d’imposta massimo fruibile pari a 400.000 euro. Inoltre, vi è l’obbligo di detenere la partecipazione e di non distribuire riserve entro il 31 dicembre 2023, pena la decadenza e la restituzione del beneficio unitamente agli interessi legali.

Alla società beneficiaria della ricapitalizzazione spetta invece un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale.
Si rammenta inoltre che la suddetta agevolazione è preclusa alle società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, oppure che sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con essa ovvero sono da essa controllate. Sono altresì escluse da tale incentivo gli intermediari finanziari e le società di partecipazione non finanziaria e finanziaria e quelle che esercitano attività assicurative.
L'obiettivo della misura è di promuovere il rafforzamento del capitale da parte di persone fisiche o di soci con una partecipazione inferiore al 20%.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta è necessaria la presentazione di un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate la quale, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, comunicherà l’esito della richiesta e l’importo del credito effettivamente spettante.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici


Con L’emanazione del Decreto legge 124/2019 i soggetti esercenti di attività d’impresa, arte o professioni possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite carte di debito, di credito o prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili a partire dal 1° luglio 2020. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 a partire dal mese successivo a quello in cui sono state effettivamente sostenute le spese, utilizzando il codice tributo 6916. Tale credito spetta a condizione che:

  • il richiedente abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
  • le commissioni addebitate riguardino cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali.

L’importo del credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito, tuttavia esso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.

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