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Stabile organizzazione: da valutare caso per caso la rilevanza ai fini IVA delle attività esercitate

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​Ultimo aggiornamento del 25.09.2023 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


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L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta n. 374/2023, ritorna ancora una volta sul tema del coinvolgimento della stabile organizzazione che esercita molteplici attività in operazioni di acquisto e di vendita territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia.

La recente risposta si aggiunge, quindi, ad una serie di altre risposte ad interpelli e circolari attraverso i quali negli anni l’Agenzia, in sintesi, ha chiarito che la verifica sulla la configurabilità della stabile organizzazione, sia ai fini delle imposte dirette, che ai fini IVA, deve essere condotta caso per caso, avendo riguardo alle concrete caratteristiche della struttura mediante la quale il soggetto non residente opera nel territorio dello Stato ed alle concrete modalità con le quali esercita in Italia l’attività commerciale (Circolare 26/E del 7 agosto 2014). 

La sovrapposizione di più risposte a quesiti in tale materia, ha però generato maggiore incertezza sul tema poiché, alla luce delle recenti interpretazioni, per eliminare il rischio di stabile organizzazione occulta si rende necessario valutare caso per caso e nello specifico le singole attività che la stabile organizzazione svolge e la rilevanza delle stesse rispetto alle operazioni principali svolte dalla casa madre.
L’interpello in oggetto riguarda una società olandese che intende estendere il proprio business in Italia attraverso una stabile organizzazione. 

La branch, composta da un assetto organizzativo di sette risorse, si occuperà dello svolgimento delle attività di raccolta di informazioni, di identificazione di nuove attività di business, di cura delle relazioni con i clienti, della gestione delle merci in ingresso e in uscita, della fatturazione, nonché del controllo della qualità e dello sviluppo di nuovi prodotti, adeguatamente remunerate attraverso un corrispettivo corrisposto dalla casa madre.

Tuttavia, l’approvazione delle principali attività, la negoziazione dei termini e delle condizioni e la firma dei contratti resteranno in capo alla casa madre.

L’istante sottolinea che, sebbene alcune delle attività da svolgere siano di mero supporto ed abbiano carattere marginale, altre attività svolte dalla stabile organizzazione (sviluppo del prodotto e del controllo qualità) sembrano essere di rilievo per l’esecuzione delle transazioni principali che dovrà svolgere la casa madre e potrebbero, pertanto, assoggettare la stabile organizzazione agli obblighi IVA previsti in Italia.

A tal proposito l’Agenzia richiamando precedenti risposte ad interpello (52/2021 e 57/2023) precisa che lo svolgimento di una mera attività di supporto (es. attività amministrativa o di marketing) non è sufficiente al fine di considerare come rilevante la partecipazione della stabile organizzazione all’operazione e che, in ogni caso, l’intervento della stabile organizzazione deve essere valutato caso per caso, in relazione a ciascuna operazione.

Il quesito posto dalla società olandese ha origine, verosimilmente, dalla lettura dell’art. 192 bis della direttiva IVA, secondo il quale un soggetto passivo che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi in uno Stato membro in cui ha una stabile organizzazione non è considerato stabilito in tale Stato membro se detta stabile organizzazione non interviene nella cessione/prestazione.

La normativa IVA interna, all’articolo 17 al comma 2 e 4 del d.p.r. 633/1972 dispone che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti, ad eccezione delle operazioni effettuate per il tramite di una stabile organizzazione.

Si può dedurre, pertanto, che quando l’operazione è conclusa attraverso la partecipazione attiva di una stabile organizzazione, quest’ultima acquisisce lo status di soggetto passivo IVA in Italia.

In aggiunta, l’articolo 53 del Regolamento UE 282/2011 individua i presupposti richiesti affinchè la stabile organizzazione possa essere considerata parte attiva ex. art. 192-bis in operazioni rilevanti ai fini IVA:
  • la stabile organizzazione deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare la fornitura di beni o servizi in cui interviene
  • tali mezzi tecnici e umani sono utilizzati dal soggetto non residente per effettuare operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi nello Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.

Alla luce di tali disposizioni appare lineare definire il perimetro di operatività di una stabile organizzazione. Ma, al contrario, nel concreto ci si interroga su come valutare e come interpretare i presupposti ex art. 53.
In particolare, l’interrogativo principale consta nella valutazione sull’adeguatezza delle risorse umane e tecniche possedute e sulla quantificazione del grado di permanenza della stabile organizzazione.

Appare evidente, infatti, che al variare della natura e delle dimensioni dell’impresa (casa madre) debba cambiare il giudizio sull’adeguatezza dei requisiti posseduti dalla stabile organizzazione ed al variare dei requisiti posseduti dalla stabile organizzazione cambino gli obblighi in capo alla stessa.
A titolo esemplificativo, l’assenza del requisito della struttura adeguata in termini di risorse umane assoggetta la stabile organizzazione esclusivamente agli obblighi previsti in tema di imposte dirette, mentre, al contrario, la sussistenza di tale requisito, in presenza di tutti gli altri, richiede anche l’assolvimento degli obblighi previsti in materia di IVA.

Tenuto conto di quanto esposto ci si chiede se la mancanza di linee guida che permettano di identificare in modo chiaro il perimetro di operatività di una stabile organizzazione possa dar luogo a contrasti interpretativi tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente.
Infatti, in base alla diversa interpretazione della norma e delle recenti disposizioni dell’Agenzia, una stabile organizzazione già operante potrebbe inconsapevolmente ricadere nello status di debitore d’imposta ai fini IVA.

In tal caso, sarebbe consigliato revisionare i processi e la distribuzione delle attività tra casa madre e branch al fine di adempiere correttamente agli obblighi tributari e scongiurare il rischio di accertamenti fiscali e conseguenti sanzioni.

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Skevi Licollari, PhD, LL.M.

Dottore Commercialista e Revisore legale

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