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Detrazione Iva al 40 per cento per le autovetture fino al 2025

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Ultimo aggiornamento del 22.12.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


Con la decisione 2022/2411/ UE del 6 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha accolto la richiesta dell’Italia di prorogare per ulteriori 3 anni l’applicazione della detrazione forfetaria del 40 per cento dell’IVA assolta sui costi relativi alle autovetture non interamente utilizzabili nell’ambito dell’attività aziendale o professionale.

Tale misura continuerà, dunque, ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025 in deroga ai principi ordinari in tema di detraibilità IVA.

Si ricorda che l’autorizzazione all’applicazione di una limitazione alla detrazione Iva nella misura del 40 per cento sulle autovetture,  in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/CE, è stata richiesta dal Governo italiano dopo la sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (Stradasfalti) con la quale la Corte di Giustizia UE aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni fissate all’epoca in Italia con riferimento alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese sostenute per l’acquisto/importazione dei veicoli a motore. 

L’autorizzazione comunitaria è stata concessa con decisione 2007/441/CE inizialmente fino al 31 dicembre 2010, successivamente prorogata per ulteriori quattro volte (con decisione 2010/748/UE fino al 31 dicembre 2013, con decisione 2013/679/UE fino al 31 dicembre 2016, con decisione 2016/1982/UE fino al 31 dicembre 2019 e con decisione 2019/2138/UE fino al 31 dicembre 2022) e – come detto – da ultimo riconfermata con la recente decisione 2022/2411/UE del 6 dicembre 2022, per effetto della quale, dunque, sino al 31 dicembre 2025 si applicherà la detrazione forfetaria del 40 per cento dell’IVA assolta le spese relative ai veicoli stradali a motore, ossia su quelle concernenti l’acquisto, l’importazione, il leasing o noleggio, le modifiche, le riparazioni e le manutenzioni nonché sulle spese relative all’acquisto di carburanti e lubrificanti, come prevista dall’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del D.P.R. 633/72.

Si ricorda sul punto che conformemente all’art. 5 della Direttiva 2007/441/CE per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto. 

La disciplina in esame non trova applicazione, invece, per i veicoli:
  • utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione (es. imprese di autonoleggio, scuola guida, veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto);
  • che formano oggetto dell’attività d’impresa (es. taxi);
  • utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Con la conseguenza che l’IVA assolta nei suddetti casi è integralmente detraibile, salvo che non sussistano restrizioni derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad imposta (R.M. n. 6/2008).

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, il trattamento IVA da applicare è diverso a seconda che l’autovettura sia messa a disposizione a titolo gratuito oppure con addebito di un corrispettivo specifico.

Per le autovetture concesse in benefit a titolo gratuito la detrazione è ammessa nella misura forfetaria del 40 per cento. Inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. a) D.P.R. n. 633/1972, per il datore di lavoro non si applicano le regole in materia di autoconsumo e, dunque, la messa a disposizione è esclusa da IVA.

Invece, per i veicoli acquistati dal datore di lavoro (o acquistati in leasing o noleggio) e concessi in uso promiscuo ai dipendenti dietro il pagamento di un corrispettivo specifico l’IVA è integralmente detraibile. Se il corrispettivo pattuito è inferiore al “valore normale” la base imponibile è commisurata al fringe benefit ai fini dell’IRPEF.​

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Skevi Licollari, PhD, LL.M.

Dottore Commercialista e Revisore legale

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