Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Prorogata la data per la nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le Srl

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 10.11.2021 | Tempo di lettura ca. 2 minuti



Il 21 ottobre la Camera, con una integrazione introdotta in sede di conversione del Decreto Legge 118/2021 (c.d. Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza), ha prorogato di un anno il termine per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nelle società a responsabilità limitata e nelle cooperative, che dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio 2022.


Dopo la modifica apportata in sede di conversione al DL 118/2021 il termine per la nomina del revisore legale o dell’organo di controllo, al superamento dei limiti previsti dall’art. 2477 del Codice Civile, è stato prorogato dalla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021 alla data di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022. 


Conseguentemente, con l’introduzione di questa proroga di 12 mesi, la nomina dell’organo di controllo o del revisore avrà effetto a partire dall’esercizio 2023, mentre gli esercizi da considerare ai fini della verifica del superamento dei parametri dimensionali dell’art. 2477 sono gli esercizi 2021 e 2022.

In particolare, con riferimento ai limiti per la nomina obbligatoria, si ricorda che il comma 2 dell’art. 2477 del Codice Civile prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore in una Srl (e nelle cooperative) è obbligatoria se la società alternativamente:
  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
  1. totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di Euro;
  2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di Euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Invece, con riferimento alla procedura e alle tempistiche per la nomina, i commi successivi dell’articolo citato stabiliscono che:
  • l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti sopra citati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del Registro delle imprese;
  • nel caso di nomina dell’organo di controllo si applicano le stesse disposizioni previste per il collegio sindacale nelle società per azioni.

Dalla newsletter

contatti

Contact Person Picture

Alberto Perossi

Dottore Commercialista

Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu