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Fatturazione elettronica: novità obbligatorie dal 2022

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Ultimo aggiornamento del 10.11.2021 | Tempo di lettura ca. 5 minuti



A partire dal 1 gennaio 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri. La trasmissione elettronica del documento XML dovrà essere effettuata, nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture, mentre nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti.

Le aziende italiane sono obbligate dal 1 gennaio 2019 ad emettere fatture elettroniche in formato XML e ad inviarle ai loro clienti tramite la piattaforma di scambio dell'Agenzia delle Entrate chiamata SDI (acronimo di “Sistema Di Interscambio”) se il destinatario della fattura (B2B e B2C) è residente o stabilito in Italia.

Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30/12/2020) sono state modificate le modalità di comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, introducendo l’obbligo di utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) anche per queste tipologie di operazioni a partire dal 1 gennaio 2022.

Attualmente infatti, i dati relativi alle operazioni attive e passive con soggetti esteri vengono trasmessi all’Agenzia delle Entrate tramite una comunicazione trimestrale (c.d. “Esterometro”). Dal 1 gennaio 2022 invece, l’Esterometro viene abolito e al suo posto sarà introdotto l'obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate tramite lo SDI - in formato XML - anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti. 
Tale novità ha implicazioni sostanzialmente diverse a seconda che si tratti di un’operazione attiva o passiva.

Fatture emesse

Per quanto riguarda le fatture emesse, tale novità non dovrebbe comportare particolari criticità in quanto sarà sufficiente emettere una fattura in formato XML (indicando il tipo documento “ordinario” come TD01) anche per le operazioni effettuate verso soggetti non residenti e trasmetterle al SDI, analogamente a quanto già avviene per le fatture emesse verso soggetti residenti o stabiliti in Italia, entro dodici giorni dalla data di operazione (ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo se la fattura è differita). 

Si precisa inoltre che nel campo Codice Destinatario dovrà essere inserito il valore “XXXXXXX” (per le fatture emesse verso soggetti residenti nella Repubblica di San Marino è stato introdotto il Codice Destinatario “2R4GTO8” utilizzabile già dal 1 ottobre 2021) e che l’onere di consegna delle fatture ai soggetti esteri rimane a carico del cedente considerando che SDI non provvederà alla consegna di dette fatture.

Fatture ricevute

Analogamente alle fatture emesse, anche le fatture di acquisto da soggetti esteri dovranno essere trasmessi telematicamente al SdI in formato XML.

Il soggetto passivo dunque, che riceverà una fattura in modalità analogica dal fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico, ossia convertire i dati della fattura integrata o dell’autofattura in formato XML e trasmetterlo all’Agenzia delle Entrate tramite SdI entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento. Tale documento dovrà avere la stessa struttura di quello attualmente in uso per le operazioni attive ma con alcune peculiarità riguardo il contenuto di seguito descritte. 

Tipo documento:
  • TD17 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto di servizi da soggetti non residenti;
  • TD18 per l’integrazione in caso di acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19 per l’integrazione o l’autofattura in caso di acquisto da soggetti non residenti di beni già presenti in Italia (ex art. 17 comma 2, d.P.R. n. 633/1972).

E’ altresì possibile emettere un documento in formato XML (Tipo Documento TD16) per l’integrazione di fatture relative ad operazioni soggette al cosiddetto reverse charge interno.

Per quanto riguarda il campo Destinatario (cessionario/committente), in questo caso andranno inseriti i dati del soggetto che effettua l’integrazione o emette l’autofattura, in quanto tali documenti recapitati dallo SdI allo stesso soggetto passivo che li ha emessi.

Il campo Data della sezione Dati Generali del file della fattura elettronica dovrà essere valorizzato in modo differente a seconda del tipo di operazione in oggetto. In particolare si dovrà inserire:
  • la data di ricezione della fattura emessa dal fornitore UE (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura stessa);
  • la data di effettuazione dell’operazione, nel caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di beni/servizi da soggetti Extra-UE o soggetti residenti nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.

Regime sanzionatorio

La sanzione applicabile in caso di mancata trasmissione al SDI delle fatture relative alle operazioni effettuate con soggetti non residenti dal 1 gennaio 2022 è pari a 2 Euro per ciascuna fattura non trasmessa, entro il limite massimo di Euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di Euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Novità per fatture emesse ad esportatori abituali

A partite dal 1 gennaio 2022 le fatture elettroniche emesse a cosiddetti esportatori abituali per operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633/1972 dovranno rispettare il nuovo tracciato come previsto dal provvedimento del 28 ottobre scorso. 

Infatti con detto provvedimento è stato chiarito, che dal 2022 sarà obbligatorio compilare tre campi del blocco  2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per indicare il numero di protocollo della dichiarazione d'intento ricevuta dall’esportatore abituale (composto di due parti di cui la prima formata da 17 cifre e la seconda di 6 cifre e che devono essere separate dal segno “-“ oppure dal segno "/") come specificato di seguito: 
  • nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “intento”
  • nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 01234567891234567-000001)  
  • nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

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