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Fattura elettronica con San Marino

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Ultimo aggiornamento del 10.11.2021 | Tempo di lettura ca. 3 minuti

Il D.M. del 21 giugno 2021 entrato in vigore l’1 ottobre 2021, ha istituito la fatturazione elettronica anche per le cessioni di beni tra Italia e San Marino, che sarà facoltativa dal 1 ottobre 2021 e obbligatoria dal 1 luglio 2022. 

 
È previsto un periodo transitorio, dal 1 ottobre 2021 al 30 giugno 2022, durante il quale è possibile emettere le fatture sia in formato elettronico che in formato cartaceo; mentre a decorrere dal 1 luglio 2022 le fatture potranno essere emesse solo in modalità elettronico, salvo specifiche esclusioni previste per legge (ad esempio soggetti passivi che operano mediante il regime forfettario).

Le fatture elettroniche per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino devono:
  • essere emesse con tipo documento “TD24”;
  • riportare il codice operatore economico (cd. COE) del soggetto sanmarinese (composto da 5 cifre), preceduto dal codice Paese SM; 
  • indicare nel campo data, la data di effettuazione dell’operazione che coincide con la data di inizio del trasporto o della spedizione dal territorio dello Stato; nel campo codice destinatario inserire “2R4GTO8” e nel campo natura IVA N3.3 (in dichiarazione IVA annuale tali operazioni confluiranno nel rigo VE30 campo 4);
  • contenere i dati del DDT (numero e data).

Il SDI, ricevuta la fattura elettronica, la trasmette all’ufficio tributario di San Marino, che provvederà a convalidarla previa verifica del regolare assolvimento dell’IVA all’importazione. La fattura convalidata sarà a disposizione del cedente italiano all’interno della propria area del portale “fatture e corrispettivi”, il quale potrà altresì verificare l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario. 

Se entro 4 mesi dall’emissione della fattura non viene ricevuta la fattura validata, nei 30 giorni successivi il contribuente italiano deve emettere nota di variazione (con tipo documento TD09) ai sensi dell’art 26 DPR n. 633 del 1972 senza sanzioni né interessi, riportando nel campo “dati fatture collegate” gli estremi della fattura emessa senza IVA al cliente sanmarinese precedentemente inviata al SDI oggetto di rettifica.

In caso di emissione della fattura cartacea, il fornitore italiano per fatturare i beni al cliente soggetto passivo sanmarinese in regime di non imponibilità, ai sensi dell’art.8 del DPR 633/72 deve emettere le fatture in formato cartaceo in 3 esemplari ed il DDT in un unico esemplare, 2 dei quali da consegnare al cessionario sanmarinese, che provvederà a restituire al fornitore italiano un esemplare vidimato dall’ufficio tributario di San Marino.

Le prestazioni di servizi rese verso operatori sanmarinesi possono essere documentate con fattura elettronica a condizione che il cessionario sanmarinese comunichi il codice identificativo attribuito dalla Repubblica di San Marino.

Nel caso di prestazioni fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale, la fattura può essere trasmessa in formato cartaceo o elettronico; in quest’ultimo caso il codice destinatario da riportare è ”2R4GTO8” o “XXXXXXX”. Qualora la fattura sia trasmessa riportando il codice destinatario dell’Ufficio Tributario di San Marino, questo provvederà ad inoltrarla al contribuente, ma non procederà a convalidarla in quanto trattasi di facoltà. Qualora sia riportato il codice destinatario “XXXXXXX” la fattura non è trasmessa all’ufficio tributario, per cui è necessario inviarne una copia cartacea al committente sanmarinese.

Nel caso di prestazione di servizi imponibili Iva, in alternativa alla fattura cartacea può essere emessa la fattura elettronica indicando solo il codice destinatario “XXXXXXX”, di conseguenza, come precedentemente indicato, bisognerà inviare una copia cartacea al committente sanmarinese.

Tuttavia è bene ricordare che, poiché dal 1 gennaio 2022, verrà abrogato l’esterometro, le fatture cartacee da e verso operatori sanmarinesi (privati o soggetti passivi) dovranno transitare obbligatoriamente tramite SDI, riportando come codice destinatario “XXXXXXX” o ”2R4GTO8”.

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Mariaenrica Magnano

Dottore Commercialista e Revisore legale

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