Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Come individuare la residenza fiscale delle persone fisiche?

PrintMailRate-it

Ultimo aggiornamento del 04.12.2023 | Tempo di lettura ca. 3 minuti



Il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato la bozza di Decreto recante le disposizioni in materia di fiscalità internazionale e, segnatamente, anche quelle previste in riferimento alla residenza fiscale delle persone fisiche.

In Italia, la normativa di riferimento per l’individuazione della residenza fiscale delle persone fisiche è rappresentata dall’art. 2 del TUIR. Tale articolo prevede che ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile.
Per l’individuazione della residenza fiscale, il legislatore fissa, dunque, un criterio di carattere formale (ovvero l’iscrizione all’anagrafe delle popolazioni residenti in Italia) e due criteri di carattere sostanziale (domicilio e residenza ex articolo 43 del Codice Civile). In ogni caso, ad oggi, il criterio dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente costituisce una presunzione assoluta di residenza in Italia.

A livello internazionale, il paragrafo 2 dell’articolo 4 del Modello OCSE identifica diversi criteri da applicare per definire la residenza fiscale di una persona fisica:
  1. in primo luogo, una persona fisica è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente;
  2. se il contribuente ha un’abitazione permanente in entrambi gli Stati, la residenza fiscale del medesimo è lo Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette;
  3. in caso di impossibilità a definire il centro di interessi vitali del contribuente e in assenza di un’abitazione permanente, per individuare la residenza occorre verificare lo Stato in cui il contribuente soggiorna abitualmente;
  4. se la persona fisica soggiorna abitualmente in entrambi o in nessuno degli Stati contraenti, la stessa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
  5. infine, gli Stati contraenti devono identificare la residenza di comune accordo se il soggetto passivo ha la nazionalità di entrambi gli Stati o di nessuno Stato.

Al fine di allineare la normativa interna a quella internazionale, il legislatore intende modificare l’attuale formulazione dell’articolo 2, comma 2 del TUIR. In particolare, la nuova formulazione dell’articolo dovrebbe prevedere che: “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.

Il criterio dell’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente, quindi, costituirà una presunzione legale relativa che, come tale, ammetterà la pertinente prova contraria.

Inoltre, per effetto delle modifiche, il domicilio della persona fisica sarà identificato come il luogo in cui, per la maggior parte del periodo d’imposta, si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari del contribuente, aggiungendosi a quello della presenza fisica nel territorio dello Stato e considerando anche le frazioni di giorno.

In conclusione, le proposte di modifica in tema di individuazione della residenza fiscale contenute nella bozza di Decreto sono così articolate:
  1. l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente costituirà una presunzione legale relativa e non più assoluta;
  2. rimarranno validi i criteri civilistici di individuazione della residenza ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile;
  3. dovrà essere considerata una nuova definizione di domicilio;
  4. ai fini del calcolo della permanenza in Italia, saranno considerate anche le frazioni di giorno.​

DALLA NEWSLETTER

autore

Contact Person Picture

Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Contact Person Picture

Pamela Ciarcià

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu