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La digitalizzazione della dichiarazione doganale e le modalità per la detrazione dell’IVA

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​​Ultimo aggiornamento del 6.10.2022 | Tempo di lettura ca. 1 minuto


Dal 9 giugno l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha reso effettivo il progetto di reingegnerizzazione del sistema informatico di sdoganamento all’importazione (AIDA 2.0). Tale passaggio avrebbe dovuto telematizzare le procedure di sdoganamento delle merci, utilizzando i messaggi da H1 ad H7. 

Con la Circolare 22 del 06 giugno 2022 l’Agenzia delle Dogane e Monopoli ha illustrato gli effetti di tale innovazione ai fini della detrazione dell’IVA liquidata all’importazione prevedendo che il documento da annotare nel registro di cui all’art. 25 del DPR 633/72 fosse il nuovo “prospetto di riepilogo ai fini contabili” della dichiarazione doganale, nel quale viene riassunto il totale dell’IVA versata all’importazione, suddiviso per aliquote.

Tale impostazione è stata di recente confermata anche nella risposta a interpello n. 417 del 05 agosto 2022, nella quale l’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la detrazione non è invece ammessa sulla base di un “documento di cortesia” emesso dagli spedizionieri, “considerato che il contenuto è rimesso alla discrezione dei singoli emittenti e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento emesso dall’Agenzia delle Dogane”.

Il processo di introduzione del nuovo sistema però non è ancora completato: successivamente alla Circolare n. 22, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli aveva comunicato che il prospetto di riepilogo ai fini contabili non sarebbe stato disponibile fino al 22 giugno, termine poi rinviato al 21 luglio. 

In seguito, con avviso del 20 luglio l’Agenzia Dogane e Monopoli ha reso noto che, a causa di difficoltà tecniche, fino a data da destinarsi, sarà possibile utilizzare ancora il “messaggio IM” e quindi che, in tali casi, ai fini della detrazione IVA si potrà annotare nei registri IVA la bolletta doganale.  

Autore:
Irene Menegon - Manager

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