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L'utilizzo dei dati e dell'intelligenza artificiale nella lotta all'evasione IVA

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Ultimo aggiornamento del 16.10.2023 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


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La legge di Bilancio 2023 ha introdotto nuove misure di contrasto all’evasione e alle frodi IVA connesse al rilascio di nuove partite IVA, al settore delle vendite online per alcune categorie di beni e alle operazioni inesistenti.

Con la circolare n.25, pubblicata il 4 agosto, Assonime analizza nel dettaglio i provvedimenti introdotti, sottolineando come tali misure rilevino ai fini degli obiettivi di riduzione del tax gap e del correlato processo di digitalizzazione delle metodologie di controllo. 

Il Tax Gap rappresenta il divario tra incasso atteso in un regime di perfetti adempimenti degli obblighi tributari ed effettivo realizzo nella singola giurisdizione: tra le principali cause di questa forbice vi sono in primis l’evasione IVA e le frodi.

La riduzione del VAT Gap, tematica rilevante sia a Livello Europeo che nazionale, si traduce nella lotta all’evasione ed alle frodi e passa attraverso il miglioramento della tax compliance tra Fisco e contribuente ed al ricorso alle tecnologie per una più efficace riscossione dell’imposta.

Una riduzione del divario tra IVA attesa ed IVA effettivamente riscossa porterebbe ad un miglioramento delle finanze pubbliche da parte dei singoli Stati: lo 0,3 per cento dell’IVA riscossa a livello nazionale viene trasferita all’UE e rappresenta il 12 per cento del bilancio totale dell’UE stessa.

Assonime constata che i principali capisaldi della nuova strategia di contrasto all’evasione IVA siano proprio l’utilizzo della mole di big data a disposizione dell’Amministrazione, combinata ad un utilizzo delle nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale.

Ai fini di contrastare efficacemente le frodi relative all’attribuzione delle partite IVA, la Legge di Bilancio ha introdotto ulteriori misure di prevenzione, mediante l’inserimento nel testo dell’art. 35, D.P.R. n. 633/1972, dei commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che rafforzano quanto già previsto dal comma 15-bis, che prevedeva un obbligo di verifica della veridicità dei dati forniti dai soggetti.

La novità introdotta da tali commi sta nell’attuazione di uno specifico procedimento di analisi del rischio e individuazione dei soggetti a maggior rischio di evasione. L’analisi attiene sia a profili soggettivi di manifesta carenza di imprenditorialità e di professionale e abituale svolgimento dell’attività, nonché a profili oggettivi di anomalie economico-contabili e di condotta fiscale. 

Una volta identificati i profili di rischio, è previsto il riscontro di tali elementi tramite un confronto con il contribuente, che, in caso di mancata adesione dell’invito o esito negativo dei controlli, porterà ad una notifica di provvedimento di cessazione della partita IVA con contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa di 3.000 Euro. 

Grazie all’ausilio di tecnologie digitali e al reperimento delle informazioni provenienti dalle diverse banche dati sarà più facile attuare controlli incrociati ed effettuare analisi statistiche di rischio sempre più mirate e puntuali, in modo da migliorare la vigilanza fiscale, comprendere meglio le attività commerciali, le dinamiche e i fenomeni interni all'ambiente economico.

L’art. 1, comma 151, della legge di Bilancio 2023, nell’ambito delle misure di contrasto alle frodi IVA nel settore del commercio elettronico indiretto, introduce degli obblighi comunicativi a carico dei soggetti che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite di certi beni (cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop) esistenti in Italia e ceduti ad un consumatore privato. La circolare rileva che la nuova normativa introduce l’obbligo per il soggetto passivo, che effettua vendite con le caratteristiche sopra citate, di trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. La disposizione, che non risulta ancora operante, verrebbe introdotta in ragione del fatto che l’anonimato che caratterizza la vendita su tali piattaforme favorirebbe l’evasione dell’imposta.

La circolare dedica, infine, un commento anche alla sanzione prevista nel caso di applicazione di reverse charge a operazioni inesistenti: prevedendo che nel caso di applicazione di inversione contabile a operazioni inesistenti esenti, non imponibili e non soggette a imposta, così come per operazione inesistenti imponibili, nei casi in cui sia dimostrato l’intento non fraudolento, verrà applicata la misura sanzionatoria più favorevole e quindi dal 5 per cento al 10 per cento dell’imponibile con un minimo di 1000 Euro. Nel caso invece di applicazione dell’inversione contabile a un’operazione inesistente imponibile, inserita in un contesto di frode con colpevolezza dell’acquirente, è dovuta la sanzione più grave di indebita detrazione pari al 90 per cento della detrazione compiuta.

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Skevi Licollari, PhD, LL.M.

Dottore Commercialista e Revisore legale

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