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Residenza fiscale delle persone fisiche: trasferimento all’estero

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Ultimo aggiornamento del 8.07.2022 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Con l’ordinanza del 6 giugno 2022, n. 18009, la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di residenza fiscale, in particolare circa l’importanza del centro degli interessi vitali come criterio di individuazione dello Stato della residenza.

Il contesto è quello di un cittadino italiano che ha trasferito la propria residenza fiscale in Svizzera insieme alla moglie e al figlio; dall’analisi dei fatti emerge chiaramente che non solo la sua abitazione permanente, ma il suo fulcro dei legami personali e familiari si trova nel paese elvetico. 

Dato che il Modello di convenzione OCSE (articolo 4 paragrafo 2) prevede che, nel caso di conflitto tra Stati circa la residenza fiscale di una persona fisica (nel nostro caso l’Italia e la Svizzera), il potere impositivo spetti in primo luogo allo Stato ove il soggetto abbia una abitazione permanente, in secondo luogo a quello in cui abbia il proprio centro di interessi vitali, e da ultimo allo Stato in cui ci sia una dimora abituale, il soggetto aveva motivo di ritenere irrilevante il suo lavoro in qualità di amministratore presso una società italiana dove si recava quotidianamente. 

Di parere opposto era l’Agenzia delle Entrate italiana, che insisteva nel recuperare a tassazione come Stato della residenza i redditi da lavoro corrisposti al cittadino, sulla base del presupposto che in quanto amministratore di una società di capitali residente in Italia, il soggetto avesse in realtà il domicilio fiscale nel nostro paese, visto che in Italia si trova la sede principale dei suoi affari. 

I giudici della Suprema Corte, con questa pronuncia recentissima, hanno efficacemente sottolineato che il concetto di centro degli interessi vitali va inteso non solo come la sede principale degli affari economici, ma anche come luogo dove si concentrano gli interessi personali. In questa situazione è appurato che il centro di interessi vitali in senso globale si trovi in Svizzera da anni; inoltre, non ci sono prove del contrario oltre allo spostamento quotidiano ed alla vicinanza tra luogo di residenza e sede di lavoro. Ciò non è tuttavia in alcun modo sufficiente ad individuare il domicilio fiscale in Italia, motivo per cui la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia.

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