Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Circolare Agenzia delle Entrate 24 di maggio 2022: chiarimenti in relazione alle terminologie "arm's length principle" and "arm's length range"

PrintMailRate-it
​​Ultimo aggiornamento del 30.05.2022 | Tempo di lettura ca. 5 minuti

L'Agenzia delle Entrate, tramite la pubblicazione della circolare del 24 maggio 2022, ha fornito chiarimenti in relazione al principio di libera concorrenza e, in particolare, al concetto di "arm's length range". 

Lo scritto di cui sopra fornisce in questo modo una linea guida su come interpretare nella pratica il concetto di "arm's length principle", introdotto nella normativa nazionale tramite il D.L. 50 del 24 Aprile 2017, e, più in particolare, di "intervallo di valori conformi al principio di libera concorrenza" (di seguito anche "intervallo di libera concorrenza"), introdotto tramite il D.M. del 14 maggio 2018.

La circolare fornisce, in primo luogo, una panoramica dell´evoluzione che ha portato all'introduzione dei concetti di "arm's length principle" (ovvero "principio di libera concorrenza") e di "arm's length range" (ovvero "intervallo di libera concorrenza") nella normativa nazionale. In tale ambito, si pone l'accento su come l'obbiettivo di questa evoluzione sia stato quello di allineare maggiormente la normativa italiana ai principi dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

Successivamente, la circolare si concentra maggiormente sul concetto di "intervallo di libera concorrenza", definito all'articolo 6 del DM del 14 maggio 2018, fornendo indicazioni operative sulla corretta interpretazione del citato concetto nella pratica. Di seguito, si affrontano brevemente alcuni dei chiarimenti citati sopra:
  • Alla base della corretta interpretazione del citato "intervallo di libera concorrenza", si pone la selezione del metodo più appropriato e del relativo indicatore finanziario. Una volta effettuata questa selezione, è possibile identificare i valori comparabili di transazioni tra soggetti terzi indipendenti e definire il corrispondente intervallo.
  • L'introduzione del principio di "intervallo di libera concorrenza" nella normativa nazionale si basa sul par. 3.55 delle Linee Guida dell’OCSE sui Prezzi di Trasferimento per le Imprese Multinazionali e le Amministrazioni Fiscali (di seguito anche "Linee Guida OCSE") che chiarisce che "(…) ci saranno anche molte occasioni in cui l’applicazione del metodo/i più appropriato/i produce un intervallo di valori che possono essere tutti relativamente e allo stesso modo affidabili". I diversi valori all'interno dell'intervallo possono essere giustificati, da un lato, dal fatto che l'applicazione del principio di libera concorrenza permette solo un'approssimazione delle condizioni che sarebbero state concordate tra imprese indipendenti e, dall'altro, dal fatto che imprese indipendenti che effettuano transazioni commerciali comparabili in circostanze comparabili non fissano esattamente il medesimo prezzo per detta transazione commerciale.
  • A condizione che tutti i valori all'interno dell'intervallo abbiano lo stesso grado di comparabilità, tutti i valori all'interno dell'intervallo possono essere considerati come conformi al principio di libera concorrenza.
  • Nel caso in cui, invece, si determinasse un intervallo di valori, conformi al principio di libera concorrenza, per il quale si ipotizzasse l'esistenza di carenze nella comparabilità la cui identificazione e quantificazione risultasse impossibile, si renderebbe necessario utilizzare strumenti statistici con l'obiettivo di restringere verso il centro l'intervallo (ad esempio, gli intervalli interquartili), migliorando così l'affidabilità dell'analisi. In questo caso, in linea di principio, solo i valori rientranti nell´intervallo ristretto devono essere considerati come conformi al principio di libera concorrenza.
  • Fintantoché un intervallo di libera concorrenza dovesse contenere cosiddetti "Outliers" (o "valori estremi"), questi dovrebbero essere analizzati nel dettaglio al fine di giustificare e definire i motivi di tali risultati estremi. Questo al fine di sincerarsi che, detti valori estremi siano effettivamente comparabili alla transazione analizzata del contribuente. 
  • Anche i valori comparabili che evidenziano uno stato di perdita, dovrebbero essere analizzati in dettaglio. Questo, soprattutto per via del fatto che una società indipendente non sarebbe disposta, in linea di principio, ad accettare una situazione di perdita permanente senza prospettive concrete di successo. I valori di perdita non devono essere esclusi "a priori", ma solo se la situazione di perdita non dovesse riflettere le normali condizioni di mercato o se la situazione di perdita dovesse riflettere un livello di rischio diverso da quello assunto dal contribuente in relazione alla transazione analizzata.
  • Se il valore ottenuto dal contribuente tramite la transazione infragruppo analizzata non dovesse rientrare nell'intervallo di libera concorrenza, il contribuente sarà tenuto a fornire delle giustificazioni adeguate per motivare detto scostamento. Se non dovesse essere fornita alcuna giustificazione o se la stessa dovesse risultare insufficiente, le autorità fiscali adegueranno il valore di cui sopra al punto all'interno dell'intervallo di libera concorrenza identificato dal contribuente che più si avvicina al valore ottenuto dal contribuente stesso.
  • Il valore scelto dal contribuente all'interno dell'intervallo deve essere in ogni caso giustificato al fine di definire il motivo per cui tale valore risulti soddisfare al meglio il principio di libera concorrenza.
La panoramica di cui sopra rappresenta solo un elenco esemplificativo dei chiarimenti contenuti nella circolare. I chiarimenti non rappresentano di per sé delle novità, in quanto riprendono e riflettono in larga misura punti e interpretazioni delle Linee Guida OCSE. Tuttavia, ottenere questi chiarimenti dalle autorità fiscali italiane costituisce un elemento importante, in quanto, il tutto, rappresenta una dichiarazione di intenti e un impegno da parte delle citate autorità a rispettare queste istruzioni. In particolare, l'affermazione secondo cui, in caso di rettifica, le autorità fiscali dovrebbero scegliere il punto all'interno della fascia che più si avvicina al valore scelto dal contribuente è molto rilevante, in quanto, questo principio, non risultava essere applicato nella pratica fino ad ora.

DALLA NEWSLETTER

CONTACT

Contact Person Picture

Simon Baumgartner

ACCA member

Associate Partner

+39 0471 1943 200

Invia richiesta

Profilo

I NOSTRI SERVIZI

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu