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Chiarimenti sulla maxi deduzione dei costi di ricerca e sviluppo per i beni immateriali

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Ultimo aggiornamento del 8.07.2022 | Tempo di lettura ca. 1 minuto


In occasione dell’edizione di Telefisco del 15 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla nuova super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo di alcuni beni immateriali.


Va premesso che la maggiorazione del 110% della deducibilità dei costi di ricerca e sviluppo collegati ai beni intangibili, introdotta dalla Legge di Bilancio 2022, ha sostituito il precedente regime c.d. Patent box a partire dal 22 ottobre 2021; quest’ultimo consisteva invece in un’agevolazione fiscale sui redditi generati da beni intangibili.

Un punto affrontato nella giornata del 15 giugno e degno di nota riguarda i beni intangibili cosiddetti complementari. Nello specifico, i contribuenti si sono domandati se fosse possibile accedere, in via eccezionale, al vecchio regime Patent Box in vigore prima del 22 ottobre 2021, per beni intangibili che nonostante siano più recenti rispetto a questa data sono complementari ad altri che già beneficiano della precedente agevolazione Patent box, in quanto richiesta prima del 22 ottobre 2021. 

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la possibilità di esercitare un’opzione secondo il vecchio regime di Patent box per nuovi beni immateriali non è in ogni caso prevista, neanche nella circostanza in cui questi presentino un vincolo di complementarietà rispetto ad altri per i quali esiste già un’opzione valida. Da ciò consegue che a decorrere da fine ottobre 2021 si può solo esercitare l’opzione per il nuovo regime di maxi deducibilità.​

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