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Reverse Charge nel trasporto merci e logistica anche senza prevalente impiego della manodopera

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 26.06.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


Con l’art. 1, comma 57, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), recentemente modificato dal Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 (cd. DL Fiscale), il legislatore ha introdotto un rilevante ampliamento dell’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge IVA per le prestazioni di servizi rese nel settore della logistica e del trasporto merci. 

In particolare, con il DL Fiscale è stato soppresso il riferimento alle caratteristiche contrattuali che, fino ad oggi, limitavano l’applicazione del regime ai soli rapporti caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l’impiego di beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.

La nuova formulazione dell’art. 17, comma 6, lett. a-quinquies) del DPR n. 633/1972, estende ora il meccanismo dell’inversione contabile a tutte le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi logistici, indipendentemente dalla struttura del contratto. Si tratta di un intervento normativo che mira a contrastare in modo più efficace le frodi IVA nel comparto, semplificando al contempo l’individuazione dei casi in cui il meccanismo si applica.

L’efficacia piena della nuova disciplina è subordinata tuttavia all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE. In attesa di tale autorizzazione, è stato pertanto previsto un regime transitorio opzionale, introdotto dai commi 59 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 207/2024. 

Questo regime consente al committente facoltativamente di versare direttamente l’IVA dovuta per conto del prestatore, utilizzando il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di emissione della fattura, senza possibilità di compensazione orizzontale con altri crediti tributari o contributivi. In ogni caso, il prestatore resta solidalmente responsabile per l’imposta dovuta.

Tuttavia, l’applicazione concreta del regime transitorio è subordinata all’emanazione di un provvedimento attuativo da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà definire termini, modalità operative e obblighi documentali. L’opzione prevista dal regime transitorio avrà una validità triennale e dovrà essere comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate. L’opzione si considera validamente esercitata a partire dalla data in cui la comunicazione verrà trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Alla data odierna, tale provvedimento non risulta ancora emanato, rendendo di fatto al momento inapplicabile il regime opzionale, nonostante la sua previsione normativa.

Il DL fiscale dello scorso 17 giugno 2025 ha chiarito che l’opzione del regime transitorio è applicabile autonomamente da ciascun soggetto coinvolto nella catena dei subappalti.

Il regime opzionale rappresenta di fatto una soluzione ponte, che anticipa in parte gli effetti del reverse charge in attesa della piena operatività del meccanismo.

Riepilogando quindi, a seguito della revisione della disciplina effettuata con il DL Fiscale, il reverse charge interno in commento risulta applicabile alle prestazioni di servizi:
  • diverse da quelle di cui alle lett. da a) ad a-quater) dell’art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972;
  • effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.

La disposizione in esame non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società per i quali si applica la cd. scissione dei pagamenti (o split payment) di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972, né alle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 

Le imprese committenti che operano nel settore della logistica e del trasporto merci dovranno quindi verificare attentamente i contratti in essere ed i processi amministrativi, monitorando costantemente e con la massima attenzione l’evoluzione normativa, in particolare l’eventuale rilascio dell’autorizzazione UE e l’emanazione del provvedimento per il regime transitorio.​​​​

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Giorgia Cavallari

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