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Regime degli impatriati: principali chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate

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​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 27.06.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


L’art. 5 del D.Lgs. n. 209 del 27.12.2023 ha introdotto il nuovo regime degli impatriati a decorrere dall’anno 2024. Nei primi mesi del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti significativi in merito a tale regime.

Il D.Lgs. n. 209/2023 ha riscritto in modo più restrittivo le regole relative al regime agevolativo dei cosiddetti “impatriati” originariamente individuate dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015. In particolare, nel contesto del revisionato regime:
  1. la detassazione dei redditi è pari al 50 per cento in luogo della previgente misura del 70 per cento;
  2. risultano agevolabili solo i redditi di lavoro autonomo e lavoro dipendente con l’esclusione, quindi, del reddito d’impresa dalle tipologie di redditi agevolati;
  3. è individuata una soglia massima di reddito agevolabile pari a Euro 600.000,00;
  4. il periodo di residenza pregressa all’estero è stato prolungato da 2 periodi d’imposta ad almeno 3 periodi d’imposta. In aggiunta, la permanenza in Italia deve essere di almeno 4 anni mentre, in precedenza, era prevista una permanenza in Italia di soli 2 anni;
  5. sono richiesti requisiti di elevata qualificazione o specializzazione in capo ai lavoratori per poter accedere ai benefici fiscali previsti;
  6. non sono più previste disposizioni agevolative per gli sportivi professionisti.

I suddetti aspetti sono stati oggetto di numerosi interpelli all’Agenzia delle Entrate che si è quindi pronunciata fornendo alcune linee guida. A tal proposito, si riporta di seguito un’analisi dei principali aspetti affrontati nelle risposte dell’Agenzia delle Entrate.

Collegamento tra trasferimento in Italia e inizio dell’attività lavorativa  

La previgente formulazione del regime in esame non disponeva espressamente che ci fosse un periodo minimo tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio dell’attività lavorativa. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con una posizione confermata da parte della giurisprudenza (C.G.T. I° Roma 20.2.2024 n. 2399/8/2024) era ferma nel richiedere tale ulteriore limitazione.

Nel nuovo contesto normativo, l’Agenzia delle Entrate ha, con risposta a interpello n. 66 del 06.03.2025, ritenuto che non è più richiesta la necessaria sussistenza di un nesso causale tra trasferimento e inizio dell’attività lavorativa. Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che “non è più necessario verificare la sussistenza di un collegamento «funzionale» tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e l'inizio di un'attività lavorativa dalla quale derivi un reddito agevolabile, prodotto in Italia”.

Tale interpretazione sembrerebbe introdurre una maggiore flessibilità applicativa oltre che la possibilità che i requisiti possano maturare anche successivamente all’impatrio. 

Requisiti di elevata qualificazione o specializzazione

L’art. 5, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 209/2023 dispone che possono accedere all’agevolazione i lavoratori in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 108/2012 e dal D.Lgs. 206/2007. 

Con le risposte a interpello n. 71 e 74/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il richiamo operato al D.Lgs. 108/2012 deve intendersi riferito ai requisiti relativi al possesso, alternativo, di un titolo di istruzione o di qualifica professionale. Pertanto, superando l’impostazione fornita dalla Circolare n.17/2017 dell’Agenzia delle Entrate, risultano ammessi al regime anche i contribuenti che, pur privi di un titolo universitario, abbiano una qualifica professionale attestata da almeno tre o cinque anni di esperienza professionale pertinenti al ruolo ricoperto in Italia. 

Questa apertura consente l’accesso all’incentivo a un numero più ampio di lavoratori qualificati.

Entità dei redditi agevolati

L’art. 5 del D.​Lgs. 209/2023 stabilisce che il limite di reddito agevolabile di Euro 600.000,00 è da considerarsi su base annua. 

La risposta a interpello n. 70/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che il limite non è soggetto al ragguaglio ad anno anche nel caso in cui il trasferimento della residenza fiscale sia avvenuto nel corso del periodo d’imposta.

Per quanto riguarda la verifica del raggiungimento della soglia del limite di reddito agevolabile, le istruzioni al Modello Redditi PF 2025 sembrano confermare che se un soggetto percepisce sia redditi di lavoro dipendente che redditi di lavoro autonomo, il reddito massimo agevolabile è sempre pari a Euro 600.000,00.

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