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Novità in tema di rimborsi per IVA assolta su beni di terzi

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 5.05.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti​


A seguito dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 13162/2024, l’Agenzia delle Entrate, con la recente risoluzione n. 20/2025 ha superato le posizioni restrittive della sua precedente risoluzione n. 179/2005 introducendo un’importante novità in materia di rimborsi IVA basata su una interpretazione non più letterale di “bene ammortizzabile” ai sensi dell’art. 30 comma 2 lett. C) del D.P.R. 633/1972.


Al fine del relativo rimborso IVA, dunque, non risulta più necessario che i beni acquistati o importati siano qualificati come “ammortizzabili” ai sensi degli articoli 102 e 103 del TUIR o secondo i criteri del bilancio civilistico, ma risulta dirimente la destinazione del bene all’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione per un “periodo di tempo medio-lungo”.

In tal modo viene considerata soddisfatta la condizione per l’accesso ai rimborsi IVA per tutti i c.d. “beni di investimento” ossia qualsiasi bene strumentale che comporti un impiego di risorse durevole nel tempo. 
Alla luce di quanto sopra, il rimborso dell’IVA risulta pertanto ora spettante non solo per l’acquisto di beni materiali o immateriali propri, ma anche per spese sostenute per opere eseguite su beni di terzi detenuti tramite locazione, leasing o comodato, purché tali beni abbiano natura strumentale per un periodo medio-lungo.

Aspetti operativi​

Dal punto di vista pratico, per richiedere il rimborso dei crediti IVA maturati nell’anno 2024 di importo superiore ad Euro 2.582,28, in ossequio alla citata risoluzione n. 20/2025 ed alle Sezioni Unite, occorre aver indicato il credito IVA nel quadro VX, rigo VX4, del modello IVA 2025 per il 2024, utilizzando il codice causale “4”, riservato ai rimborsi relativi all’acquisto di beni ammortizzabili e beni/servizi per studi e ricerche.

Se inizialmente escluso in sede di prima dichiarazione, tale credito potrà essere richiesto a rimborso anche successivamente tramite l’invio di una dichiarazione integrativa.

Importante notare che dovrebbe ritenersi possibile richiedere con il Modello IVA 2025 il rimborso anche per crediti IVA relativi ad acquisti effettuati su beni di terzi negli anni precedenti, a condizione che il credito sia stato riportato a nuovo e non già utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso. Questo è possibile grazie a quanto stabilito dalla C.M. 13/E del 5 marzo 1990, confermato dalle istruzioni al modello IVA 2025. Tale opzione eviterebbe così di dover ripresentare varie domande di rimborso per tutte le annualità se le fatture di acquisto siano state correttamente annotate ex art. 25 del D.P.R. 633/72 e l’imposta a credito correttamente computata.

Conclusioni

Tra i casi pratici che rientrano nella nuova disciplina si segnalano:
  • l’installazione di impianti fotovoltaici su immobili in locazione;
  • le migliorie su immobili detenuti in leasing;
  • le spese sostenute per terreni edificabili, considerati ora beni d’investimento a tutti gli effetti.

La nuova impostazione che supera dunque la nozione di tipo civilistico/contabile, reddituale o derivante dalle norme sulle imposte dirette con riferimento ai beni ammortizzabili, a favore di una valutazione funzionale sostanziale degli stessi, consente di valorizzare operazioni che, secondo la precedente prassi, sarebbero rimaste escluse dal diritto al rimborso, o comunque oggetto di potenziali contenziosi fiscali. Gli Uffici stanno già recependo la nuova prassi anche per le istanze di rimborso già presentate.

Secondo la nuova interpretazione della Agenzia delle entrate, stante il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, i rimborsi IVA ora saranno approvati dunque anche con riferimento ai lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni (strumentali) per i quali si abbia disponibilità in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso “per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo”.  

Alla luce di questi sviluppi, le imprese dovranno valutare attentamente la possibilità di recuperare l’IVA anche per spese finora escluse, cogliendo così l’opportunità di un importante beneficio finanziario.​

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