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Rivalutazione delle partecipazioni

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​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 11.04.2024 | Tempo di lettura ca. 5 minuti



La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), all’articolo 1, commi 52 e 53, ha esteso fino al 30 giugno 2024 il periodo disponibile per la rivalutazione di partecipazioni in società, sia quotate che non quotate, possedute al 1° gennaio 2024.

La redazione ed asseverazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva del 16 per cento che si rende dovuta (o della prima rata), devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.

La rideterminazione del costo o valore d'acquisto delle partecipazioni non quotate è stata originariamente prevista dall'art. 5 della L. 28.12.2001 n. 448 ed è stata più volte oggetto di proroga ad opera di successivi provvedimenti; applicando questo regime è consentito a determinati soggetti di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni possedute al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. c) - c-bis) del TUIR.

Soggetti ammessi al regime agevolato​

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di cui all'art. 67 co. 1 lett. c) e c-bis) del TUIR. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 31.1.2002 n. 12 (§ 1), sono interessati dalla disposizione agevolativa:
  • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
  • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa;
  • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

Partecipazioni rientranti nell'agevolazione

Ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili:
  • le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
  • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone);
  • i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).

Si considerano quotate le partecipazioni negoziate all'AIM Italia o in altri sistemi multilaterali di negoziazione (circ. Agenzia delle Entrate 22.1.2021 n. 1 e 23.12.2020 n. 32). È importante sottolineare che il regime in argomento può riguardare anche le partecipazioni in una società semplice o in una società estera.

Partecipazioni non quotate

Per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate, occorrerà che entro il 30.6.2024:
  • un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento;
  • il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva del 16 per cento per l'intero suo ammontare, oppure (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

Per il corretto calcolo di convenienza tra regime ordinario di tassazione (aliquota 26 per cento su plusvalenza) e questo regime agevolativo, è importante ricordare che, in quest’ultimo caso, l'imposta sostitutiva (16 per cento) si applica sull'intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito (plusvalenza). 

In caso di cessione delle partecipazioni, la data di redazione della perizia può anche essere successiva all’atto notarile di trasferimento della stessa.

Partecipazioni quotate​

Per la rideterminazione del costo dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati nei mercati regolamentati posseduti all'1.1.2024, il nuovo co. 1-bis dell'art. 5 della L. 448/2001 prevede la possibilità di assumere, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023 ex art. 9 co. 4 lett. a) del TUIR; quindi, per le partecipazioni quotate non è richiesta la perizia giurata da parte di un professionista abilitato. Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16 per cento. 

Scomputo o rimborso dell'imposta sostitutiva già versata

Qualora il contribuente intenda avvalersi dell'ulteriore rivalutazione delle partecipazioni possedute (art. 7 del DL 70/2011 e circ. 47/2011, § 2):
  • non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
  • può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione.

Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato:
  • entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73;
  • calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata.

Irrevocabilità dell'opzione​

Secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 (§ 1.3) e 4.8.2004 n. 35 (§ 2), il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni è un'opzione definitiva del contribuente che l'ha posta in essere. Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, quindi, il contribuente non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.

Adempimenti successivi al 30 giugno 2024​

I dati relativi alla rideterminazione del valore delle partecipazioni andranno indicati nel quadro RT del modello UNICO relativo al periodo d’imposta di riferimento della rivalutazione (nel caso in esame nel modello UNICO PF 2024 – redditi 2023). Peraltro, come precisato nella Circolare Agenzia Entrate 15 febbraio 2013, n. 1/E, l’omessa indicazione nel Mod. UNICO dei dati relativi alla rivalutazione operata costituisce una violazione formale restando impregiudicati gli effetti della rideterminazione.

Il contribuente dovrà conservare la perizia asseverata e le ricevute di versamento dell’imposta sostitutiva, che a richiesta dell’Amministrazione finanziaria, dovranno essere esibite o trasmesse.​

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Stefano Damagino

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

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