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Le operazioni di scissione con scorporo: definizione e considerazioni di natura contabile e fiscale

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 8.04.2024 | Tempo di lettura ca. 6 minuti



L’istituto della “scissione con scorporo” è stato introdotto nell’ordinamento tributario italiano con il D.lgs. n. 19/2023 (di seguito il “Decreto”), emanato con l’obiettivo di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2019/2121 in materia di operazioni transfrontaliere di trasformazione, fusione e scissione. 

Il nuovo art. 2506.1 del Codice civile, introdotto dall’ art. 51 del Decreto, rubricato “Scissione mediante scorporo” prevede che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote a sé stessa, continuando la propria attività”.

Da tale disposizione si desume che gli elementi caratterizzanti tale istituto sono: a) in primo luogo l’assegnazione parziale del patrimonio della scissa ad una (o più) società beneficiarie di nuova costituzione, b) in secondo luogo l’assegnazione delle quote o azioni della società beneficiaria direttamente alla società scissa (e non ai soci di tale società come invece avviene tipicamente nelle operazioni di scissione c.d. tradizionali) ed infine c) la continuazione delle attività sociali della società scissa a seguito della operazione.

Il comma 2 del nuovo art. 2506.1 del Codice civile infine delimita l’istituto affermando che “la partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”.

Fra i vari aspetti procedimentali, si rimarca che la scissione mediante scorporo impone all’organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione di redigere un progetto di scissione semplificato, mentre non è prevista la relazione dell’esperto circa la congruità del rapporto di cambio. 

Quanto alle differenze con le operazioni di conferimento, va sottolineato, fra le altre, che queste ultime sono operazioni di carattere meramente gestorio, che non necessitano di approvazione da parte dei soci e che a differenza della scissione mediante scorporo richiedono però la predisposizione di una relazione di stima da parte di un esperto indipendente dei beni in natura o dei crediti conferiti ex art. 2343 o 2465 del Codice civile.

Aspetti contabili​

L’istituto della scissione mediante scorporo, si realizza in continuità dei valori contabili come avviene per le operazioni di scissione tradizionali. In particolare, si rendono applicabili l’art. 2504-bis comma 4 ed il richiamato art. 2506-quater comma 1 del Codice civile, in base ai quali, nel primo bilancio successivo alla scissione, le attività e le passività assegnate alla beneficiaria sono iscritte in base ai valori risultanti dalle scritture contabili della società scissa alla data di efficacia della operazione.

Di conseguenza, con riferimento al bilancio della società scissa, l’operazione di scissione mediante scorporo implica la mera sostituzione degli elementi patrimoniali attivi e passivi assegnati alla beneficiaria/scissionaria con la partecipazione ricevuta in cambio di essi nella società beneficiaria stessa, la quale sarà caratterizzata dal valore netto contabile di iscrizione degli asset assegnati.

In tal modo il patrimonio netto contabile della società scissa non subisce variazioni in conseguenza della operazione, non emergendo eventuali plusvalori.

Aspetti fiscali​​​

Nonostante non sia ancora riscontrabile un corpo normativo che nello specifico disciplini gli aspetti fiscali delle operazioni societarie effettuate mediante scissione con scorporo, ai fini delle imposte dirette risulta pacifica l’applicabilità dell’art. 173 comma 1 del T.U.I.R. e quindi del principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni di scissione.

Ne consegue dunque che i beni di primo grado, rappresentati dai beni oggetto del trasferimento, ed i beni di secondo grado, ovvero le partecipazioni risultanti nel capitale della società di nuova costituzione, non subiscano variazioni di valore a seguito della scissione.

Inoltre, facendo sempre riferimento al comma 2 dello stesso articolo, risulta che i beni ricevuti dalla beneficiaria dovranno mantenere una valutazione in linea con l’ultimo valore fiscale riconosciuto agli stessi in capo alla società scissa.

Con riferimento alla partecipazione sostitutiva dei beni oggetto di scissione mediante scorporo, sempre in ossequio al principio di neutralità fiscale, essa dovrà essere valorizzata in base allo stesso valore fiscale dei beni scorporati nella società beneficiaria. Tale valore risulta dunque ereditato interamente dai beni stessi ai quali tale partecipazione fa riferimento e l’ereditarietà di tali valori dovrebbe essere analogamente applicabile anche alle altre posizioni soggettive eventualmente presenti.

Nel caso in cui l’oggetto dello scorporo sia rappresentato da un ramo di azienda, si ritiene che debba trovare applicazione l’art. 176 comma 4 del T.U.I.R. il quale prevede il trascinamento dell’holding period ai fini della partecipation exemption. Pertanto, le partecipazioni ricevute in regime di neutralità fiscale si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda scissa. 

Occorre evidenziare che con la operazione straordinaria in questione si potrebbero creare fenomeni di abuso del diritto nel caso in cui il contribuente trasferisca singoli beni non costituenti un complesso aziendale. A titolo esemplificativo, si pensi al caso in cui oggetto di scissione con scorporo sia un bene immobile, per il quale troverebbe applicazione l’imposta di registro in misura fissa e non proporzionale come avverrebbe in caso di operazione di conferimento. Dunque, si renderà necessario valutare caso per caso i profili di legittimità e gli ambiti in cui i trasferimenti realizzati con scissione mediante scorporo di beni stand alone (ossia non costitutivi complessi aziendali) non siano considerabili come fattispecie di abuso di diritto. Infatti se da un lato la scissione mediante scorporo del singolo bene costituisce un’operazione fiscalmente neutra, dall’altro ciò non avviene in caso di conferimento del singolo bene, il quale invece genera plusvalenze imponibili ex art. 9, co. 2, del TUIR.

Le valutazioni di cui sopra circa i profili di abuso del diritto dovranno essere estese anche in relazione alle valutazioni di compatibilità con le indicazioni della Agenzia delle entrate in tema di non trasferibilità dell'avviamento preesistente in sede di conferimento di azienda (cfr. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/e del 2010) nonché in merito alle conseguenze impositive che possono derivare dal conferimento da parte di una casa madre estera di una propria stabile organizzazione in favore di una società residente in Italia (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 63/e del 2018).

Quanto ai profili transnazionali, alle operazioni di scorporo dovrebbe risultare applicabile la disciplina di cui agli articoli 166 e 166-bis del TUIR in tema di exit ed entry tax.  

Infine, per quanto riguarda i profili di imposte indirette, si rimarca che ai fini IVA, l’operazione di scorporo mediante scissione non dovrebbe considerarsi imponibile, pertanto che, in base a quanto previsto dall’art. 2, c. 3, lett. f) del d.P.R. 633/1972, l’operazione dovrebbe essere assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. b) della Tariffa Parte I, allegata al d.P.R. 131/1986. Quanto alle imposte ipocatastali, nel caso in cui l’operazione abbia ad oggetto beni immobili, essa dovrebbe essere assoggettata ad imposta in misura fissa, secondo quanto previsto dall’art. 10, c. 2, del d.P.R. 347/1990 e dell’art. 4 della Tariffa ad esso allegata.

Nell’ambito dell’intervento per l’attuazione del criterio direttivo recato dalla legge di delega fiscale n. 111/2023, con riferimento ai profili tributari delle operazioni di scissione mediante scorporo ex art. 2506.1 del Codice civile, si auspica dunque che il legislatore delegato regoli i profili di neutralità fiscale di tale operazione straordinaria e chiarisca le varie fattispecie e le questioni ancora irrisolte. 

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