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Fiscalità internazionale: al via la ratifica dei trattati con Libia, Liechtenstein e Cina

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​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 29.04.2024 | Tempo di lettura ca. 4 minuti



Il Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024 ha approvato tre progetti di legge di ratifica delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia rispettivamente con Libia, Liechtenstein e Repubblica Popolare Cinese.

Le Convenzioni contro le doppie imposizioni sono accordi bilaterali, redatti generalmente secondo lo standard OCSE, negoziate e sottoscritte tra due Stati contraenti. Ai fini della loro validità è necessaria la ratifica e il successivo scambio degli strumenti di ratifica. In Italia, tale ratifica avviene a mezzo di una legge ordinaria. 

A tal proposito, i tre progetti di legge approvati dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 aprile 2024 danno il via alla ratifica di tre differenti Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte negli scorsi anni dall’Italia rispettivamente con:
  • la Libia; in questo caso, il Trattato tra Italia e Libia era stato sottoscritto a Roma il 10 giugno 2009 e fino ad oggi non era ancora stato ratificato. Tale Convenzione risulta in linea con il Modello OCSE ante 2017 fatta eccezione per:

a. la gestione dei conflitti di doppia residenza delle società, da risolvere non in via automatica con il criterio della sede di direzione effettiva ma con accordo tra le Amministrazioni fiscali dei Paesi;

b. la presenza di una clausola generale per cui, salvo previsioni contrarie, i redditi provenienti da uno Stato sono assoggettati a tassazioni anche in quel determinato Stato;

c. l’imposizione dei redditi di lavoro autonomo, tassati in capo ai non residenti in virtù del soggiorno nell’altro Stato per periodi di almeno 183 giorni oltre che in presenza di una base fissa.

  • il Liechtenstein. Tale Convenzione risulta essere la più recente essendo stata sottoscritta il 12 luglio 2023 ed è stata redatta in conformità con il modello OCSE del 2017 disponendo che:

a. per quanto riguarda i dividendi, è previsto un principio generale di imposizione nello Stato della fonte pari al 10 per cento. Eccezione a tale principio si ha in presenza di una società (non di persone) residente dell’altro Stato che detiene, anche indirettamente, almeno il 25 per cento del capitale emittente nei 365 giorni che precedono il pagamento. In questo caso, infatti, l’aliquota è pari a zero;
b. per gli interessi e le royalties, le aliquote massime di imposizione nello Stato della fonte sono entrambe pari al 10 per cento.

  • la Cina, secondo partner commerciale dell’Italia in termini di importazioni dopo la Germania e decimo per le esportazioni (dati dell’ICE per il 2022). L’Italia ha sottoscritto, in data 23 marzo 2019, una nuova Convenzione con la Cina che innova sotto vari punti di vista il Trattato tra i due Paesi risalente al 1986 e ad oggi in vigore. In particolare:

a. la Convenzione del 1986 prevede un’aliquota di imposizione massima dei dividendi nello Stato della fonte pari al 10 per cento. Il nuovo Trattato introduce, invece, un’aliquota agevolata del 5 per cento se il beneficiario degli utili è una società che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi per un periodo ininterrotto di 365 giorni;

b. con riferimento all’imposizione degli interessi, la Convenzione del 1986 prevede un prelievo alla fonte del 10 per cento azzerato per gli interessi pagati all’altro Stato, a un suo ente locale, alla sua banca centrale o a un ente interamente posseduto da tale Stato. Con la nuova Convenzione, l’aliquota ordinaria viene affiancata da un prelievo agevolato dell’8 per cento per gli interessi pagati a un’istituzione finanziaria in relazione a un prestito concesso per un periodo non inferire a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento;

c. per le royalties, si mantiene il principio della tassazione concorrente instaurando, però, due regimi distinti. Infatti, per le royalties pagate a fronte del diritto di utilizzo di marchi, brevetti, software e così via, rimane inalterato il prelievo del 10 per cento sul totale dei canoni corrisposti. Invece, per le royalties pagate a fronte del diritto di uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche l’aliquota è sempre pari al 10 per cento ma su una base imponibile ridotta del 50 per cento.​​

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