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Le novità del Modello IVA 2022 con riferimento all'e-commerce diretto e indiretto

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Ultimo aggiornamento del 21.04.2022 | Tempo di lettura ca. 2 minuti


Il D.Lgs. 83/2021, recependo in Italia la Direttiva 2017/2455/UE, ha introdotto significative modifiche alla disciplina IVA dell'e-commerce intracomunitario di beni. 


Stante il disposto normativo di cui all’art 38-bis del D.L. 331/1993, sono considerate vendite a distanza intracomunitarie le cessioni per cui:
  • i beni risultano spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche qualora quest’ultimo intervenga solo indirettamente nel trasporto, a partire da uno Stato Membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto stesso; e
  • i beni sono destinati a persone fisiche non soggetti passivi d’imposta, nonché a soggetti nei confronti dei quali sono state poste in essere operazioni non imponibili a norma dell’art. 72 del D.P.R. 633/72, nonché a cessionari, soggetti passivi e non, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. 

In linea generale al fine di evitare distorsioni che potrebbero insorgere a causa dell’applicazione da parte dei vari Stati Membri di aliquote IVA differenti nel Paese di origine, le vendite a distanza intracomunitarie sono assoggettate ad IVA nello Stato Membro di destinazione. 

Tuttavia, in deroga alla norma generale, l’art. 38-bis del D.L. 331/93, come modificato dall’art. 2 comma 1 lett.a del D.Lgs. 83/2021, prevede che:
  • se il fornitore risulta stabilito in un solo Stato Membro; e
  • non abbia superato, nell’anno precedente e nell’anno in corso, la soglia di 10.000,00 Euro, al netto dell’IVA, nell’ammontare di vendite a distanza di beni poste in essere verso tutti gli altri Stati Membri 
le vendite sono considerate rilevanti a fini IVA nel Paese di partenza del trasporto/spedizione (tassazione nel Paese di origine). 

Tale norma risponde alla necessità di favorire gli operatori di più piccole dimensioni sgravandoli dall’onere di dover assolvere l’IVA a destinazione mediante preventiva identificazione nei vari Stati Membri o previa opzione per il regime OSS (One Stop Shop). 

Viceversa il superamento della soglia in corso d’anno determina che tutte le cessioni successive alla data di superamento siano assoggettate ad imposta nel Paese di destinazione.

Va notato che risulta possibile optare autonomamente per la tassazione nel Paese di destino ancorché non sia stata superata la suddetta soglia di 10.000,00 Euro. 

Le novità introdotte dal D.Lgs. 83/2021, con decorrenza dal 1 luglio 2021, in quanto relative al periodo d’imposta 2021, sono state recepite nel Modello IVA 2022, il cui termine di presentazione è fissato entro il prossimo 2 maggio 2022.

In particolare si segnalano le seguenti novità:
  • i righi VO10 e VO11 del quadro VO sono stati ridenominati con riferimento alle sole vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui al nuovo art. 38-bis;
  • l’opzione è valida fino a revoca e per almeno due anni;
  • l’opzione per la tassazione a destinazione non esclude per il soggetto IVA dichiarante l’applicazione del regime One Stop Shop per le vendite a distanza;
  • i righi VO10 e VO11 riportano tante caselle quanti sono i possibili Stati di tassazione, ivi inclusa l’Irlanda del Nord e la Repubblica di San Marino;
  • anche per le prestazioni di servizi "TTE" (telecomunicazione, teleradiodiffusione, elettronici) rese a privati consumatori in UE, il soggetto cedente può optare (rigo VO16) per l’applicazione dell’imposta a destinazione ossia nello Stato di stabilimento del committente. La casella indicata in corrispondenza del rigo VO17, di nuova introduzione, sarà invece valorizzata nel caso in cui tale precedente opzione intenda essere revocata, sempre a partire dal 2021. 

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Emanuele Spagnoletti Zeuli

Dottore Commercialista e Revisore legale

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