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Nuove regole in materia di valutazione delle commesse

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​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 20.03.2025 | Tempo di lettura ca. 3​​ minuti​


Con recente modifica normativa, il legislatore ha allineato la disciplina fiscale in materia di valutazione delle rimanenze delle commesse in corso a quella contabile.

Nell’ambito della delega per la riforma fiscale, il legislatore ha recentemente modificato la normativa ai fini delle imposte sui redditi in materia di valutazione delle rimanenze per le commesse in corso, allineando finalmente i criteri fiscali con quelli contabili. In particolare, la novità riguarda la valutazione delle rimanenze relative a opere, forniture e servizi, sia di durata infrannuale che ultrannuale, in corso di esecuzione alla chiusura dell’esercizio (le cosiddette commesse infrannuali e ultrannuali). Le modifiche sono state disposte dall’articolo 9, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs. 192/2024, che ha riformulato le previsioni di cui al comma 6 dell’art. 92 (per le commesse infrannuali) e al comma 6 dell’art. 93 del TUIR (per le commesse ultrannuali).

Le commesse di durata infrannuale – ossia quelle che prevedono un periodo di esecuzione non superiore ai 12 mesi e che coinvolgono al massimo due esercizi – erano, ai fini fiscali, soggette ad un unico criterio di valutazione: il criterio della commessa completata, metodo che prevede (1) la valutazione delle rimanenze per opere eseguite e non ancora completate al loro costo di produzione e (2) il riconoscimento dei costi e dei ricavi complessivi (e, di conseguenza, del margine di commessa) nell’esercizio in cui si verifica il completamento della stessa.

Le commesse di durata ultrannuale – ovvero quelle con un periodo di esecuzione superiore ai 12 mesi e che coinvolgono due o più esercizi – erano soggette, ai fini fiscali, a una regola opposta: l’obbligo di adottare il criterio della percentuale di completamento (con diverse modalità a seconda di quanto stabilito nel contratto). Quest’ultimo, a differenza del metodo della commessa completata, consente di valutare le rimanenze per lavori in corso di ordinazione in misura corrispondente al ricavo maturato (in base a uno stato avanzamento lavori), di conseguenza riconoscendo una parte del margine di commessa già negli esercizi in cui tali lavori sono eseguiti.

Lato contabile, invece, l’OIC 23 (in attuazione dell’art. 2426, comma 1, nn. 9 e 11, del Codice Civile) riconosce sia il criterio della commessa completata sia quello della percentuale di completamento come criteri da utilizzarsi per la valutazione delle commesse, in particolare:
  • nel caso di commesse di durata inferiore all’anno è possibile scegliere se utilizzare il criterio della commessa completata o, in alternativa, quello della percentuale di completamento (OIC 23, par. 47)​;
  • nel caso di commesse di durata superiore all’anno, il criterio della percentuale di completamento è obbligatorio in presenza di determinati requisiti, mentre quello della commessa completata rimane applicabile ove tali requisiti non siano soddisfatti (OIC 23, par. 42).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.lgs. 192/2024, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (Bilancio 2024 per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare), il metodo della percentuale di completamento è ora riconosciuto anche ai fini fiscali per le commesse infrannuali, mentre per le commesse ultrannuali viene ammesso il ricorso al criterio della commessa completata. In questo modo avviene un sostanziale riconoscimento dei criteri di valutazione contabile anche ai fini fiscali.

Segnaliamo, per completezza, che per le commesse ancora in corso al termine del 2023, continuano ad applicarsi le regole vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal legislatore.

Un interessante corollario alle modifiche intervenute riguarda il vecchio obbligo (previsto nella vecchia formulazione della norma) di conservare, ai fini delle imposte sui redditi, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio di durata ultrannuale, un prospetto recante gli estremi del contratto, le generalità e la residenza del committente, la scadenza prevista, gli elementi tenuti a base per la valutazione e la collocazione degli elementi stessi nei conti dell’impresa. Le nuove istruzioni al modello REDDITI SC 2025 non fanno più alcun riferimento alla conservazione di tale prospetto, il che potrebbe deporre a favore di una implicita abrogazione di tale obbligo. A fini prudenziali, tuttavia, sarà necessario valutare caso per caso se sia effettivamente opportuno procedere all’eliminazione del prospetto, specialmente ove tale eliminazione possa comportare dei rischi in sede di controllo da parte degli organi verificatori.​​​

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