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Errore contabile da classificazione errata in bilancio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 31.03.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​



L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.63/2025 ha offerto un chiarimento in merito all’applicazione della disciplina prevista dall’art. 83 comma 1 del TUIR in caso di correzione di un errore contabile dovuto a classificazione errata.

Le poste correttive di un errore di classificazione che ha comportato un’errata imputazione temporale di componenti negativi di reddito, assumono rilevanza nell’esercizio in cui viene operata la correzione ai sensi dell’art. 83 comma 1 del TUIR. Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 63 del 4 marzo 2025 scongiurando la necessità di presentare una dichiarazione integrativa.

Il suddetto interpello riguardava una società esercente attività di trasporto di cose per conto terzi che nel corso dell’esercizio X aveva acquistato due semirimorchi usati. Il costo di tali semirimorchi sarebbero dovuti essere capitalizzati tra le immobilizzazioni materiali; tuttavia, la società aveva erroneamente contabilizzato integralmente nel conto economico il costo dei semirimorchi. Di conseguenza, il costo dei beni era stato integralmente dedotto ai fini IRES e IRAP nel periodo d’imposta X anziché essere ripartito lungo l’intera vita utile in funzione del processo di ammortamento.

Applicando l’OIC 29, la società aveva poi provveduto a correggere l’errore nel bilancio relativo all’anno X+1 rilevando i semirimorchi tra le immobilizzazioni materiali e la relativa quota di ammortamento all’anno X con impatto sul saldo di apertura del patrimonio netto. Dal punto di vista fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha dato parere favorevole alla soluzione proposta dalla società istante che prevedeva la correzione dell’errore con una ripresa in aumento, pari alla differenza tra costo di acquisto e quota di ammortamento relativa all’anno X, direttamente nelle dichiarazioni IRES e IRAP relative all’esercizio X+1 senza la necessità di presentare dichiarazioni integrative.  

Anche in caso di errori di classificazione è possibile, quindi, applicare la disciplina della correzione degli errori contabili ex art. 83, comma 1 del TUIR. Infatti, i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. In sostanza, il principio di derivazione rafforzata permette la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione dell’errore senza la necessità di presentare una dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta in cui l’errore è commesso.

In ogni caso, occorre ricordare che la disciplina degli errori contabili opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

In relazione a tale requisito, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la posizione della norma di comportamento AIDC n. 221/2023 chiarendo che il bilancio oggetto di revisione legale deve essere quello relativo all’esercizio in cui l’errore viene corretto e non l’esercizio in cui l’errore è stato commesso.​

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Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

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