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Codice della crisi: una nuova diligenza nel correttivo ter

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​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 28.03.2025 | Tempo di lettura ca. 4​​​​ minuti​



Il correttivo ter ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina della liquidazione controllata nell'ambito del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 CCII). Tra le varie questioni interpretative emerse, vi è quella relativa all'obbligo, per il gestore della crisi, di inserire nell'attestazione un paragrafo specifico sulla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni.

L'articolo 268 del CCII disciplina l'attestazione del gestore della crisi, il quale deve fornire un quadro dettagliato della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché della sua meritevolezza. Il correttivo ter ha rafforzato l'importanza della verifica della condotta del debitore, in particolare per quanto concerne la diligenza nell’aver assunto obbligazioni e la corretta gestione del proprio patrimonio prima dell'avvio della procedura.

L'obiettivo del legislatore è quello di evitare che soggetti che abbiano assunto obbligazioni in modo avventato o irresponsabile possano beneficiare degli effetti della liquidazione controllata senza una preventiva valutazione del loro comportamento. In questo contesto, l'attestazione del gestore della crisi non può limitarsi a una mera descrizione della situazione debitoria, ma deve anche contenere un giudizio di merito sulla diligenza del debitore.

Va, però, precisato che la nozione di diligenza del debitore assume un significato differente a seconda che si consideri l'articolo 268 o l'articolo 269 del CCII. La distinzione tra queste due norme è cruciale per comprendere appieno il ruolo dell'attestazione del gestore e la valutazione della condotta del debitore.

Da un lato, l’articolo 268 si concentra sulla fase antecedente all’accesso alla procedura di liquidazione controllata. Qui la diligenza è valutata in relazione alle scelte economico-finanziarie del debitore nel corso del tempo e alla sua prudenza nell'assumere obbligazioni. Si tratta di un'analisi retrospettiva che mira a determinare se il debitore abbia agito con la dovuta accortezza nella gestione del proprio patrimonio, evitando scelte azzardate o sproporzionate rispetto alle proprie capacità economiche. Un comportamento caratterizzato da imprudenza, eccessiva esposizione debitoria o addirittura dolo potrebbe incidere negativamente sulla valutazione della meritevolezza del soggetto e, di conseguenza, sulla possibilità di accedere a un trattamento favorevole in sede di liquidazione controllata.

Dall’altro lato, l’articolo 269 introduce un concetto di diligenza che si colloca in una fase successiva, ovvero dopo l’ammissione alla procedura di liquidazione controllata. In questo caso, la diligenza riguarda la correttezza e la trasparenza con cui il debitore collabora con gli organi della procedura. Non si tratta più di analizzare le scelte economiche pregresse, bensì di valutare l'atteggiamento del debitore nel fornire le informazioni richieste, nel rispettare gli obblighi procedurali e nel non frapporre ostacoli alla gestione della propria crisi. Il debitore deve dimostrare un comportamento proattivo, improntato alla lealtà e alla collaborazione, evitando omissioni o reticenze che possano compromettere il buon esito della procedura.

Questa distinzione è fondamentale perché sottolinea come il concetto di diligenza nel CCII non sia univoco, ma muti a seconda della fase procedurale in cui viene analizzato. La diligenza prevista dall'articolo 268 è essenzialmente legata alla responsabilità pregressa del debitore nella gestione del proprio indebitamento, mentre quella richiesta dall'articolo 269 è funzionale alla corretta esecuzione della procedura di liquidazione controllata.

Alla luce di questa distinzione, appare opportuno che l'attestazione del gestore includa un paragrafo dedicato alla verifica della diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, in conformità all'articolo 268 CCII. Tale paragrafo dovrebbe:
  • Analizzare la natura e l'entità delle obbligazioni assunte dal debitore nei periodi precedenti la crisi;
  • Verificare se tali obbligazioni siano state contratte in modo consapevole e proporzionato alle capacità economiche del debitore;
  • Evidenziare eventuali comportamenti imprudenti o eccessivamente rischiosi che abbiano contribuito all'insolvenza;
  • Fornire una valutazione complessiva sulla meritevolezza del debitore in relazione alla possibilità di accedere alla liquidazione controllata.

L'inserimento di un paragrafo specifico sulla diligenza del debitore nell'attestazione del gestore appare coerente con la ratio della normativa e con gli obiettivi di selezione dei soggetti meritevoli di accedere alla procedura. Tuttavia, è fondamentale distinguere tra la diligenza richiesta ex articolo 268, che riguarda la condotta pregressa del debitore, e quella prevista dall'articolo 269, che concerne il comportamento durante la procedura. Una corretta interpretazione di queste due nozioni consente di garantire un maggiore equilibrio tra le esigenze di tutela dei creditori e la possibilità di offrire una seconda opportunità ai debitori meritevoli, evitando al contempo abusi della procedura di liquidazione controllata.​​

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