Utilizziamo cookie tecnici per personalizzare il sito web e offrire all’utente un servizio di maggior valore. Chiudendo il banner e continuando con la navigazione verranno installati nel Suo dispositivo i cookie tecnici necessari ai fini della navigazione nel Sito. L’installazione dei cookie tecnici non richiede alcun consenso da parte Sua. Ulteriori informazioni sono contenute nella nostra Cookie Policy.



Correzione errori contabili: primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

PrintMailRate-it

​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 29.03.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 73 pubblicata in data 21 marzo 2024, ha fornito i primi chiarimenti in merito alla disciplina sulla correzione degli errori contabili così come modificata dal DL 73/2022 e dalla L. 197/2022.

L’attuale formulazione dell’art. 83 comma 1 del TUIR prevede che, per i soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale, il principio di derivazione rafforzata vale anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di errori contabili. Pertanto, i componenti di reddito imputati a bilancio per la correzione di errori contabili relativi a esercizi precedenti assumono rilevanza fiscale, ai fini del calcolo della base imponibile IRES e IRAP, nell’esercizio in cui viene operata la correzione senza che sia necessario procedere con la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore. Tale disposizione non si applica ai componenti negativi per i quali sono scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa.

La sopradescritta previsione nasce con l’intento di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti; tuttavia, sono insorti rilevanti dubbi interpretativi che al momento ne hanno limitato la portata.
Infatti, la risposta ad interpello n. 73/2024 rappresenta il primo chiarimento ufficiale offerto dall’Agenzia delle Entrate sul tema in esame.

In particolare, l’interpello n. 73/2024 esponeva il caso di un soggetto OIC adopter e sottoposto a revisione legale che nel bilancio 2022 aveva proceduto a correggere un errore contabile rilevante consistente nella mancata imputazione di componenti negativi di reddito agli esercizi 2019, 2020 e 2021.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto confermato l’applicazione della nuova normativa fiscale in materia di errori contabili ai componenti di reddito di competenza di precedenti esercizi rilevati nel bilancio 2022. Un prima dubbio interpretativo, infatti, riguardava la decorrenza delle nuova disciplina introdotta dal DL 73/2022 e dalla L. 197/2022.

In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la suddetta disciplina degli errori contabili può essere applicata esclusivamente agli errori, indipendentemente dalla loro rilevanza, che sono qualificabili come tali secondo i principi contabili (OIC 29) mentre non trova applicazione per gli errori che sono conseguenza di una non corretta applicazione di norme fiscali.

In aggiunta ai suddetti chiarimenti in merito al rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi per la fruizione della disciplina in esame, la risposta dell’Agenzia delle Entrate ha fornito due ulteriori precisazioni riguardanti:
  1. trattamento fiscale delle poste correttive. L’Agenzia delle Entrate ha specificato che le previsioni introdotte dal DL 73/2022 non consentono di derogare alle altre norme fiscali che limitano o riducono la rilevanza fiscale di determinati componenti reddituali. Inoltre, la deduzione non può avvenire per un importo maggiore rispetto a quello “cristallizzato” nel singolo periodo d’imposta interessato dall’errore contabile. In questo modo, si ottiene il ripristino, nel periodo d’imposta in cui avviene la correzione, del regime fiscale applicabile al singolo componente negativo nel periodo d’imposta in cui l’errore è commesso;
  2. implicazioni in riferimento al calcolo dell’ACE. Richiamando la Relazione illustrativa al DM 3 agosto 2017, l’Agenzia delle Entrate sostiene che le poste conseguenti alla correzione di errori contabili sono irrilevanti ai fini ACE. Conseguentemente, nel caso di specie, il contribuente dovrebbe procedere alla determinazione della base ACE relativa ai singoli periodi d’imposta interessati dagli errori esclusivamente con il meccanismo delle dichiarazioni integrative.​

dalla newsletter

autore

Contact Person Picture

Luca Pagani

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Contact Person Picture

Pamela Ciarcià

Dottore Commercialista e Revisore legale

Associate Partner

+39 02 6328 841

Invia richiesta

Profilo

Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Deutschland Weltweit Search Menu