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Merger Leveraged Buy-Out: IVA detraibile per la società veicolo

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​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 27​.02.2025 | Tempo di lettura ca. 3 minuti​


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Assonime, commentando le sentenze di Cassazione dello scorso 2024, torna sul tema della detraibilità dell’IVA assolta sui costi connessi alle operazioni di Merger Leveraged Buy-Out (MLBO) con il caso nr. 1/2025.


​​​La Corte di Cassazione con le sentenze nr. 22​608 e 22649 del 2024, richiamando alcuni principi della Corte di Giustizia UE, riconosce come detraibile l’IVA relativa agli acquisti sostenuti dalla società veicolo (cd. Special Purpose Vehicle, in breve SPV), nonostante il loro sostenimento avvenga prima della fusione.

Tali costi sono caratterizzati infatti da natura preparatoria rispetto all’acquisizione delle quote della società target. 

Va ricordato che in un’operazione di MLBO l’obiettivo è quello di acquisire delle quote di partecipazione di una società target da parte di un’altra società veicolo, la quale viene proprio costituita con tale finalità specifica. 

In un’operazione di finanza straordinaria così strutturata la società veicolo ricorre a fonti di finanziamento per realizzare l’acquisto delle quote. 

Una volta acquisita la partecipazione, la società veicolo procede con la fusione con la società target, ribaltando quindi di fatto l’indebitamento sul patrimonio di quest’ultima.

Le fasi sono quindi in sintesi: 
  • costituzione della SPV;
  • ricorso al capitale di debito;
  • acquisizione della società “target” da parte della SPV;
  • fusione delle due società.

L’Agenzia delle Entrate aveva espresso la propria posizione nella circolare n. 6/E/2016 chiarendo che la mera detenzione di quote, senza compimento di operazioni rilevanti ai fini IVA, non costituisce attività economica e, pertanto, a società veicolo non può essere riconosciuto lo status di soggetto passivo con conseguente impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta. 
 
Tale posizione è stata successivamente confermata, nel corso del 2019, con la consulenza giuridica nr. 17, la quale richiama la causa C-249/17, meglio nota come “Ryanair Ltd”. L’Amministrazione Finanziaria ha ribadito anche in tale occasione che l’IVA sui costi sostenuti da SPV in un’operazione di MLBO non fossero detraibili. 

La Cassazione con le proprie pronunce del 2024 ha invece sancito che l’IVA fosse detraibile in via “prospettica”, proprio perché tali costi preparatori sono sostenuti con l’obiettivo di utilizzarli per il proseguimento dell’attività economica nella società risultante dall’operazione.
 
Secondo Assonime, i contribuenti che, allineandosi alle posizioni restrittive dell’Agenzia delle Entrate, non avessero già esercitato il diritto alla detrazione, potrebbero oggi recuperare l’IVA in parola, alternativamente, presentando una richiesta di rimborso ai sensi dell’art. 30-ter del DPR 633/1972, oppure trasmettendo una dichiarazione integrativa (ex art. 8, comma 6-bis del DPR 322/1998). 

In conclusione, le recenti sentenze della Corte di Cassazione segnano un importante progresso, ma il tema della detraibilità dell'IVA nelle operazioni di MLBO resta complesso e non del tutto risolto. 

In attesa di un auspicabile cambio di rotta da parte dell’Agenzia delle Entrate, è fondamentale valutare con estrema attenzione, caso per caso, la modalità più opportuna per esercitare il diritto alla detrazione, tenendo conto delle peculiarità di ogni singola operazione e del rischio di contestazioni.

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Giorgia Cavallari

Dottore Commercialista e Revisore legale

Manager

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