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Legge di bilancio 2022: novità in tema di superbonus ed altri bonus edilizi

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Ultimo aggiornamento del 21.02.2022 | Tempo di lettura ca. 5 minuti


Con la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2021 numero 310, S.O. numero 49 ed in vigore dal 1 gennaio 2022 sono state aggiornate le norme circa limiti, beneficiari, requisiti e scadenze per Superbonus 110 ed altre agevolazioni edilizie.

Superbonus 110 per cento

E’ stato previsto un “sistema a scalare” per il Superbonus 110 per cento: in particolare la detrazione, da ripartire in 4 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per aree terremotate), del 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e del 65 per cento per le spese sostenute nel 2025.

L’ agevolazione così rimodulata spetta per interventi eseguiti:
  • da condomini;
  • dall’unico proprietario (o comproprietario) dell’intero edificio composto da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto;
  • dalle ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.

Questa tabella sintetizza i nuovi termini per il Superbonus 110.

TABELLA SPAGNOLETTI.png

I termini di cui sopra riguardano anche gli interventi effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001.

La Legge di Bilancio 2022 sancisce inoltre che la detrazione spetta nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed enti equivalenti (inclusi gli interventi trainati effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

E’ stata altresì definita la spettanza della detrazione nella misura del 110 per cento fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo (senza limitazioni di reddito).

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1 aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione resta al 110 per cento per tutte le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

La proroga riguarda anche gli “interventi trainati” eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”.

Proroga delle cessioni del credito

Risulta estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus (fino al 2024 per le altre detrazioni edilizie), la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito di imposta, in luogo della detrazione fiscale in dichiarazione.
  

Novità in tema di obbligo di visto di conformità ed attestazione di congruità

La legge di Bilancio 2022 ha assorbito integralmente i contenuti dell’art. 3 del D.L. 157/2021 (decreto antifrode) della Agenzia delle Entrate nell’ambito dei controlli potendo essa sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni telematiche per le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura con particolari profili di rischio.

Sono state anche assorbite le norme relative al Decreto Antifrode con riferimento al visto di conformità che diventa necessario anche nel caso in cui la fruizione della detrazione 110 sia effettuata in dichiarazione, tranne quando questa sia presentata direttamente dal contribuente, sfruttando la precompilata, ovvero tramite sostituto di imposta.

Per la congruità dei prezzi, si stabilisce che occorre fare riferimento ai prezzari individuati dal Decreto Mise 6 agosto 2020 e ad un decreto specifico che sarà adottato entro il 9 febbraio 2022.

Proroga degli altri bonus edilizi

Viene prorogata relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024:
  • la detrazione IRPEF 50 per cento per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis, co.1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 Euro per unità immobiliare;
  • il “bonus mobili” (art. 16 co.2 del DL 63/2013) con limite di spesa di Euro 10.000,00 per le spese sostenute nel 2022 e di Euro 5.000,00 per le spese sostenute nel 2023 o 2024;
  • il sismabonus di cui ai commi 1bis e seguenti dell’art. 16 del DL 63/2013 (detrazioni 50 per cento, 70 per cento, 75 per cento, 80 per cento e 85 per cento);
  • il “sisma bonus acquisti”, spettante agli acquirenti degli immobili di cui all’art. 16 comma 1 septies del DL 63/2013;
  • il c.d. “ecobonus” per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 344-349 L. 296/2006 e all’art. 14 DL 63/2013;
  • il “bonus verde” di cui all’art. 1, comi 12 – 15, L. 27.12.2017 n. 205.

Per quanto riguarda il “bonus facciate” introdotto con l’art. 1, commi 219-223 della L.160/2019, è  stato esteso fino al 31 dicembre 2022, ma con aliquota ridotta al 60 per cento anziché del 90 per cento.

Infine viene introdotta una nuova detrazione per gli interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche sostenute fino al 31 dicembre 2022 per importi non superiori a:
  • Euro 50.000,00 per edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • Euro 40.000,00 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • Euro 30.000,00 il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari;

E’ stata prorogata la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito in luogo della fruizione diretta in dichiarazione dei redditi per la stessa durata dei bonus edilizi.
Risultano obbligatori l’attestazione di congruità delle spese ed il visto di conformità, salvo per gli interventi di “edilizia libera” e per gli importi non superiori ad Euro 10.000,00.

Infine si segnala che rientrano fra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e delle attestazioni e delle asseverazioni, in base all’aliquota prevista dalle specifiche detrazioni spettanti per i singoli interventi.

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Emanuele Spagnoletti Zeuli

Dottore Commercialista e Revisore legale

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