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L’abrogazione del Patent Box e l’introduzione della “super deduzione” al 110 per cento dei costi di ricerca e sviluppo sui beni immateriali agevolabili

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Ultimo aggiornamento del 21.02.2022 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


La legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 49 alla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, all’art. 1 comma 10, apporta significative modifiche alla disciplina in materia di deduzione dei costi di ricerca e sviluppo con riferimento a determinati beni immateriali, introdotta, in sostituzione dell’originario Patent Box, dall’art. 6 del D.L. 146/2021 (cd. “Decreto Fiscale”).

In tal senso le nuove disposizioni prevedono, per i soli titolari di reddito d’impresa, una maggiorazione del 110 per cento dei costi di ricerca e di sviluppo sostenuti in relazione ai seguenti beni immateriali agevolabili:
  • software coperti da copyright;
  • brevetti industriali;
  • disegni e i modelli;

mentre permane l’esclusione dal regime di favore per i marchi d’impresa (peraltro non già ricompresi nel precedente Patent Box) oltre che per processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetto know how).

La maggior deduzione si applica sulle spese di ricerca e sviluppo sostenute per l’ideazione, la progettazione e la creazione dei beni sopra elencati. L’attività di ricerca e sviluppo può essere svolta personalmente dal beneficiario o attraverso la stipula di contratti di ricerca con società terze, non appartenenti al medesimo gruppo, nonché con università, enti di ricerca ed organismi equiparati. 

Nel contempo i beni immateriali agevolabili possono essere utilizzati direttamente o indirettamente dal soggetto fruitore della maggior deduzione. Si rammenta che possono qualificarsi beneficiari dell’agevolazione anche le società o gli enti non residenti nel territorio dello Stato purché domiciliati in Stati o territori con i quali siano in vigore accordi tesi ad evitare fenomeni di doppia imposizione e ad assicurare un effettivo e trasparente scambio di informazioni.

Il nuovo Patent Box viene, quindi, a rilevarsi mediante l’indicazione di una variazione extra contabile in diminuzione in dichiarazione dei redditi e IRAP. 

In tal senso le istruzioni del Modello Redditi SC 2022, pubblicate a fine gennaio, si limitano a precisare che l’importo della nuova super deduzione dovrà essere indicato nel quadro RF, al rigo RF55 (altre variazioni in diminuzione), con codice 86.

Tale variazione si aggiunge all’ordinaria deduzione dei costi di R&S già imputati a Conto Economico: ad esempio, a fronte di spese sostenute e rilevanti ai fini dell’agevolazione per Euro 50.000, oltre all’ordinaria deduzione di tali costi se ne prevede un’ulteriore pari a Euro 55.000 (il 110 per cento di 50.000).

La norma agevolativa sembra particolarmente favorevole laddove, all’art. 6 co. 10-bis del D.L. 146/2021, introduce uno specifico meccanismo di recapture, consentendo il recupero del beneficio non utilizzato con riferimento ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti fino a otto periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Con la Legge di Bilancio 2022 è stato previsto che l’operatività della nuova disciplina di super deduzione decorra dal periodo d’imposta 2021. 

Pertanto, sarà possibile applicare il meccanismo di recapture ai costi sostenuti negli otto anni precedenti in riferimento ai beni immateriali che acquisiscono un titolo di privativa nel 2021; ciò significa poter agevolare costi sostenuti dal periodo d’imposta 2013 e sino al 2021.

Nel contempo, dal 2021 viene meno la possibilità di optare per le previgenti disposizioni di Patent Box (art. 1 co. 37-45 della L. 190/2014) e di autodeterminazione del reddito agevolabile (art. 4 del D.L. 34/2019).

Tuttavia, i soggetti che avessero esercitato, prima dell’entrata in vigore della nuova super deduzione (e quindi prima del 2021) tali previgenti opzioni, hanno comunque la facoltà di scegliere di aderire al nuovo regime, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tale facoltà non è consentita laddove:
  • sia già stato concluso il ruling con l’Amministrazione Finanziaria e sottoscritto il relativo accordo, a norma delle disposizioni sul vecchio Patent Box, che quindi continuerà ad applicarsi fino allo scadere del quinquennio previsto;
  • sia stato autodeterminato l’importo dell’agevolazione di Patent Box a norma dell’art. 4 del D.L. 34/2019.

Le modalità di tale comunicazione saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima pubblicazione.

Si auspica che nel frattempo vengano chiariti alcuni dubbi come, ad esempio, quelli riguardanti l’effettiva modalità di fruizione della nuova agevolazione.

L’opzione per la deduzione maggiorata, che, analogamente a quanto già previsto dalle disposizioni previgenti in materia di Patent Box ( art. 1 co. 37-45 della L. 190/2014 e D.L. 34/2019):
  • ha una durata di cinque periodi d’imposta;
  • è irrevocabile e rinnovabile;

potrà, invece, essere esercitata compilando il rigo OP21 del rispettivo Quadro della dichiarazione dei redditi a partire da quella per il 2021.

Si prevede che i soggetti che intendano fruire di tale maggior vantaggio fiscale debbano predisporre e conservare idonea documentazione, in via del tutto similare a quanto già richiesto nell’ambito del credito d’imposta R&S. 

Il contenuto del set documentale, il cui obiettivo è quello di attestare l’effettività e riconducibilità ai beni immateriali dei costi oggetto di agevolazione, così come altri dettagli operativi saranno oggetto di futuri provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

In ogni caso, la sua conservazione può essere vista in una logica di penalty protection, con l’obiettivo di tutelare il contribuente dall’applicazione di eventuali sanzioni previste a norma dell’art. 1 co. 2 del DLgs. 471/1997, irrogate dall’Agenzia delle Entrate nei casi di infedele dichiarazione, qualora dai controlli sulla stessa risulti dovuta un’imposta superiore rispetto a quella effettivamente versata o venga attestato un credito di importo minore rispetto a quanto dichiarato.

Si segnala che la Legge di Bilancio 2022 ha altresì abrogato il vincolo di cumulabilità della super deduzione del 110 per cento con il credito d’imposta Ricerca e Sviluppo di cui ai commi da 198 a 206 dell'art. 1, Legge n. 190/2019 (Finanziaria 2020).

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Federica Stramezzi

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