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Nuovi Principi Italiani di Valutazione 2026: una riforma che cambia il modo di fare valutazioni

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 3.2.2026 | Tempo di lettura ca. 4​​​​ minuti​

La Fondazione OIV ha pubblicato l’Exposure Draft dei nuovi Principi Italiani di Valutazione (PIV), che entreranno in vigore dal 30 giugno 2026, segnando un aggiornamento organico e sistematico rispetto alla precedente edizione del 2015. La riforma introduce una struttura più leggibile, una gerarchia esplicita delle prescrizioni (articolate in “deve, dovrebbe, può”) e un approccio più solido e coerente al processo valutativo nel suo complesso. 

Una struttura più chiara per principi più chiari

Uno degli interventi più significativi riguarda la separazione netta tra principi e commenti.
Nei PIV 2015 i due livelli convivevano nello stesso documento: principi vincolanti da un lato, ma accanto a essi premesse, esempi, appendici e osservazioni prive di valore prescrittivo. Questo impianto aveva spesso generato ambiguità, rendendo difficile per il lettore distinguere ciò che fosse realmente “principio” da ciò che fosse semplice supporto illustrativo. 

I nuovi PIV risolvono questo problema alla radice, prevedendo:
  • un testo dei principi autonomo, sintetico e autorevole;
  • un documento separato dedicato al “Razionale dei principi”, che contiene commenti, esempi e spiegazioni delle logiche sottostanti, senza tuttavia essere vincolante. 

È un cambiamento semplice nella forma, ma estremamente rilevante negli effetti: maggiore chiarezza, minore rischio di interpretazioni divergenti e un quadro più allineato agli standard internazionali.

Una nuova attenzione a valutazioni prima escluse

La riforma amplia in modo significativo l’ambito delle situazioni disciplinate dai PIV.
La versione 2026 introduce infatti principi specifici per contesti valutativi che in precedenza erano stati lasciati fuori o trattati marginalmente, tra cui:
  • Valutazione di imprese in crisi, tema particolarmente rilevante nell’attuale contesto economico, che richiede analisi prospettiche più delicate e una lettura attenta della continuità aziendale;
  • Recesso da S.r.l., per il quale i nuovi PIV chiariscono che la configurazione di riferimento è il valore di mercato, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo;
  • Valutazione dei danni economici, affrontata anche tramite un documento dedicato, completo di appendici giuridiche e giurisprudenziali, che offre linee guida su un ambito valutativo sempre più rilevante nei procedimenti civili e commerciali. 

Si tratta di aree che nella prassi reale emergono con frequenza e complessità crescenti. Averle ora ricondotte entro un perimetro chiaro contribuisce a dare certezza operativa e maggiore uniformità applicativa.

La gerarchia delle prescrizioni: un linguaggio più trasparente

Un’altra novità importante dei PIV 2026 è l’introduzione della gerarchia delle prescrizioni, che distingue tra ciò che:
  • deve essere fatto (obbligo inderogabile),
  • dovrebbe essere fatto (prescrizione essenziale ma derogabile se adeguatamente motivata),
  • può essere fatto (valutazione lasciata al giudizio del professionista).

Questa struttura permette di leggere il principio in modo immediato e di capire quali aspetti sono imprescindibili e quali consentono margini di adattamento. È un miglioramento che punta a responsabilizzare chi compie la valutazione, valorizzando il giudizio professionale e permettendo una migliore calibrazione del processo in funzione del caso concreto.

Rafforzamento del processo valutativo e del controllo di qualità

La riforma conferma una visione della valutazione come processo strutturato e non come semplice applicazione di formule. Nei nuovi PIV, assumono particolare rilievo:
  • lo scetticismo professionale, da esercitare nella raccolta e nell’analisi critica dei dati;
  • la necessità di un percorso motivato, documentato e comprensibile da un altro esperto;
  • l’introduzione formale del controllo di qualità, che diventa parte integrante del processo valutativo e non una scelta facoltativa.

Il risultato finale non deve solo essere corretto: deve anche essere verificabile, tracciabile e coerente con le informazioni disponibili e con le ipotesi sottostanti.

Base informativa: completezza, rilevanza, trasparenza

Il principio dedicato alla base informativa è tra i più analitici dell’intera riforma. La raccolta dei dati non può essere parziale o selettiva:​
  • devono essere considerate tutte le informazioni ragionevolmente reperibili;
  • non possono essere ignorati elementi potenzialmente in contrasto con la conclusione attesa;
  • l’esperto deve motivare la scelta delle fonti, l’esclusione di dati e l’eventuale impossibilità di reperire alcune informazioni.

La base informativa non è mai “neutra”: è il risultato di una selezione che deve essere spiegata e resa comprensibile, perché incide in modo diretto sulla credibilità finale della valutazione.

Approcci, metodi e modelli: una distinzione finalmente esplicita

I PIV consolidano la distinzione fra approccio, metodo e modello, una tripartizione che rafforza la trasparenza del processo.

Il metodo (ad esempio il DCF) non è più sufficiente da solo a qualificare la valutazione. Occorre chiarire come il metodo viene applicato: sulla base di quali ipotesi, quali orizzonti temporali, quali parametri, quali scelte economiche e quali criteri di coerenza.

In altre parole, non è più accettabile limitarsi a dichiarare il metodo: occorre raccontare il modello, le sue logiche e i suoi limiti.

Conclusione

I PIV 2026 rappresentano una riforma profonda, destinata a incidere non solo sugli aspetti tecnici, ma sul modo stesso di concepire la valutazione.

La nuova struttura documentale, l’allargamento del perimetro applicativo, la gerarchia delle prescrizioni e il rafforzamento dell’analisi della base informativa delineano un impianto più moderno, più chiaro e più vicino alle best practice internazionali.

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