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Cosa comporta la mancata indicazione dei crediti d’imposta in dichiarazione?

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Ultimo aggiornamento del 29.01.2024 | Tempo di lettura ca. 3 minuti


L’art. 15 comma 1 del D.Lgs. 1/2024 (c.d. D.Lgs. “Adempimenti”) ha disposto che saranno progressivamente ridotte le informazioni da fornire nei modelli dichiarativi in relazione ai crediti d’imposta derivanti da agevolazione concesse agli operatori economici.

Nel corso degli ultimi anni, a causa di orientamenti giurisprudenziali ondivaghi, erano sorti sempre maggiori dubbi in merito alla possibilità per il contribuente di sanare, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, la mancata indicazione nei modelli dichiarativi dei crediti d’imposta spettanti al fine di non perdere l’agevolazione fiscale maturata.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 396 del 9 giugno 2021, aveva chiarito che la mancata indicazione del credito d’imposta ricerca e sviluppo nel quadro RU del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di maturazione del predetto credito e in quelli successivi non costituiva di per sé ostacolo alla fruizione dell’agevolazione. Tuttavia, al fine di non vanificare la previsione normativa che disponeva l’obbligo di indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione annuale, il contribuente era comunque tenuto alla presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun periodo d’imposta ancora integrabile al fine di indicare nel quadro RU l’importo del credito spettante e versare, per ciascuna annualità, la sanzione di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 471/1997.

Tale posizione dell’Agenzia delle Entrate non era stata però condivisa da parte della giurisprudenza che, con espresso riferimento ai crediti d’imposta ricerca e sviluppo, aveva sostenuto la non fruibilità dell’agevolazione in caso di omessa indicazione nel quadro RU nonché l’impossibilità di presentare una dichiarazione integrativa per sanare l’omissione (Corte di Cassazione, sentenza n. 10867 del 4 aprile 2022, sentenza n. 13343 del 18 maggio 2021, sentenza n. 34266 del 15 novembre 2021). Infatti, i giudici di scienza sostenevano che il beneficio fiscale fosse subordinato a una manifestazione di volontà del contribuente, irretrattabile anche in caso di errore, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso il quadro RU della dichiarazione. 

Più di recente si è poi sviluppato un orientamento giurisprudenziale differente, rispetto a quello sopracitato, in applicazione del quale la mancata indicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non avrebbe determinato la decadenza dello stesso non essendo tale fattispecie prevista dalla legge tra quelle che comportano la decadenza dal beneficio.

Le previsioni contenute all’interno del D.Lgs. Adempimenti pongono fine alla sopracitata diatriba sul tema in quanto viene disposto che, a decorrere dal periodo in corso al 31 dicembre 2023, sarà escluso l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi i crediti d’imposta per i quali la norma istitutiva riconosce quale unica modalità di utilizzo la compensazione “esterna” mediante modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97, anche se cedibili. 

Restano esclusi da tale disposizione alcuni crediti d’imposta, ovvero:
  1. i crediti d’imposta la cui indicazione nei modelli dichiarativi è richiesta al fine di acquisire specifiche informazioni aggiuntive che dovrebbero altrimenti essere fornite con apposite comunicazioni (e.g. crediti imposta industria 4.0 ai fini del PNRR);
  2. i crediti d’imposta qualificati aiuti di Stato o aiuti de minimis;
  3. i crediti d’imposta ceduti secondo quanto previsto dall’art. 43-ter del DPR n. 602/1973;
  4. i crediti d’imposta il cui importo maturato non è noto alle amministrazioni pubbliche, poiché non subordinati alla presentazione di apposite istanze o comunicazioni per la fruizione, né all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati o il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti.

Per i suddetti crediti, che continueranno a dover essere indicati nella dichiarazione dei redditi, sarà comunque esclusa l’indicazione degli utilizzi in compensazione. 

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