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Tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici madri: indicazioni operative dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

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​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Ultimo aggiornamento del 06.08​​.2025 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle lavoratrici madri, riveste un ruolo centrale la disciplina dell’interdizione dal lavoro nei periodi ante e post partum in presenza di condizioni lavorative incompatibili con lo stato di gravidanza e/o puerperio. Tale disciplina è contenuta nel D. Lgs. n. 151/2001, in attuazione dei principi costituzionali e delle direttive europee in materia di protezione della maternità.

In particolare, gli articoli 6, 7 e 17 del predetto Decreto delineano un articolato sistema di misure protettive connesse alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte, tra cui figura l’istituto dell’interdizione dal lavoro. Quest’ultima rappresenta uno strumento essenziale per garantire la salvaguardia della salute psico-fisica della lavoratrice e del nascituro.

Come noto, la normativa vigente distingue tra interdizione anticipata e interdizione posticipata: la prima può essere disposta in presenza di situazioni ambientali o mansioni potenzialmente nocive, mentre la seconda interviene nel periodo successivo al parto, qualora permangano rischi per la salute della madre o del neonato. Il provvedimento di interdizione deve essere adottato ogniqualvolta non sia possibile eliminare il rischio alla fonte né adibire la lavoratrice ad altre mansioni, anche inferiori (ferma restando la conservazione del trattamento economico), purché compatibili con lo stato di gravidanza o di allattamento.
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In tale contesto si inserisce la recente Nota n. 5944 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanata in data 8 Luglio 2025, che fornisce ulteriori indicazioni operative finalizzate ad uniformare l’attività degli Uffici territoriali nelle fasi istruttorie e nella valutazione dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro delle lavoratrici madri.

Il contenuto della Nota: l’accertamento istruttorio circa le potenziali mansioni alternative

In apertura, la Nota in esame ripercorre le procedure necessarie per la presentazione della domanda e l’approvazione del provvedimento di interdizione dal lavoro, precisando che la relativa richiesta può essere avanzata sia dalla lavoratrice che dal datore di lavoro, previa allegazione della documentazione prevista, tra cui il certificato medico e l’indicazione della mansione svolta.

Nel caso in cui sia il datore di lavoro a promuovere l’istanza, questa dovrà essere corredata da un’idonea motivazione circa l’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili, nonché dall’estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), con specifico riferimento all’eventuale esposizione della lavoratrice gestante a lavori faticosi, pericolosi o insalubri.

Con la ricezione dell’istanza da parte dell’Ispettorato territoriale competente, si apre la fase istruttoria, la quale comporta una valutazione sia della documentazione acquisita sia della sussistenza dei presupposti di legge, con particolare riguardo al rischio lavorativo o ambientale per la salute della lavoratrice, nonché all’impossibilità di adibirla ad altre mansioni.

Proprio su tale aspetto si innesta l’elemento di maggior rilievo della Nota n. 5944/2025, che richiama quanto già chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la precedente Nota n. 7553/2013. 

In tali casi, infatti, il giudizio dell’Ispettorato in merito all’istanza di interdizione non si configura come un vero e proprio accertamento ispettivo, ma deve basarsi esclusivamente sulla valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008. Il D.V.R., quale esito dell’attività valutativa datoriale, rappresenta dunque il presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento di interdizione, senza che sia richiesto un intervento ispettivo di tipo investigativo o valutativo da parte dell’Ispettorato.

In altri termini, l’Ispettorato ribadisce che la valutazione circa la possibilità di adibire la lavoratrice a mansioni alternative compete in via esclusiva al datore di lavoro, unico soggetto in grado di valutare se tale modifica organizzativa sia compatibile con le esigenze aziendali, senza comprometterne l’efficienza. Solo il datore, infatti, dispone delle conoscenze necessarie per accertare l’effettiva opportunità di una ricollocazione funzionale.

Ne consegue che un eventuale accertamento da parte dell’Ispettorato volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal datore di lavoro in ordine all’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni deve ritenersi misura eccezionale, giustificata esclusivamente dalla peculiarità della fattispecie concreta. Pertanto, un eventuale provvedimento di rigetto dell’istanza di interdizione dovrà essere sorretto da adeguata e puntuale motivazione.

Conclusione

Sebbene la Nota n. 5944/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro si collochi in un quadro normativo già compiutamente strutturato, essa fornisce un rilevante chiarimento in merito ai rispettivi ambiti di competenza tra datore di lavoro e organo ispettivo. In particolare, viene ribadito il ruolo centrale della valutazione aziendale dei rischi e della gestione organizzativa delle mansioni, sottolineando al contempo il principio di responsabilizzazione del datore di lavoro nella tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici madri nei luoghi di lavoro.​

L’approccio adottato dall’Ispettorato rafforza la coerenza interpretativa delle prassi amministrative e valorizza il principio di leale collaborazione tra impresa e pubblica amministrazione, restituendo certezza operativa ai soggetti coinvolti. In tale prospettiva, la Nota contribuisce non solo a garantire una più efficace protezione della maternità, ma anche a rendere più efficiente e trasparente l’iter procedimentale per l’adozione dei provvedimenti di interdizione dal lavoro.​


Autori: 
Massimo Riva - Associate Partner
Elena Del Bosco - Intern

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