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Sono vincolanti gli obblighi del DSA per piattaforme e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi

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Ultimo aggiornamento del 28.09.2023 | Tempo di lettura ca. 4 minuti


Dal 25 agosto 2023 sono divenuti direttamente applicabili in tutto il territorio dell’Unione gli obblighi previsti dal Digital Services Act (“DSA”) a carico delle piattaforme online e dei motori di ricerca di dimensioni molto grandi. Dal rafforzamento della protezione online dei minori, all’estensione degli obblighi informativi sui meccanismi di moderazione dei contenuti, dal contrasto alla circolazione delle “fake news”, alla stretta sulla pubblicazione di contenuti illegali: ripercorriamo insieme i principali adempimenti.

Prima di procedere, ricordiamo che saranno considerati “di dimensioni molto grandi” solo quelle piattaforme e quei motori di ricerca che abbiano un numero medio mensile di destinatari attivi, nell’Unione Europea, pari o superiore a 45 milioni. I player interessati sono stati espressamente individuati con apposito atto della Commissione Europea del 25 aprile scorso, e includono – senza particolari sorprese – una serie di entità di primaria importanza nel settore tecnologico, tra cui Google, Meta, Apple e Microsoft.

L’importanza strategica dei soggetti sopra richiamati è evidente se si riflette sull’obiettivo che il legislatore europeo intende raggiungere attraverso il DSA, e cioè la creazione di un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e tuteli in maniera efficace i diritti fondamentali dell’individuo. Ed è palese che tale mission non possa essere raggiunta se non sfruttando la posizione dominante che i colossi individuati dalla Commissione ricoprono nel mercato digitale.

Quali sono dunque le prescrizioni imposte dal DSA a tali soggetti? 
In primo luogo, troviamo una serie di obblighi di più ampio respiro, che il DSA indirizza a tutti i fornitori di servizi di intermediazione, senza distinzioni, che rientrano nel proprio campo applicativo. Si tratta, in sintesi, di: 
  • designare un punto di contatto unico che consenta di comunicare direttamente con le autorità competenti e i destinatari del servizio;
  • integrare i propri termini e condizioni, includendo informazioni in merito alle restrizioni imposte, in un linguaggio chiaro, semplice, comprensibile, facilmente fruibile e privo di ambiguità;
  • garantire maggior trasparenza delle logiche e procedure di moderazione dei contenuti, con particolare focus sui processi decisionali algoritmici e di verifica e supervisione umana.

In secondo luogo, troviamo alcune prescrizioni che il DSA indirizza in maniera specifica ai fornitori di piattaforme online, a prescindere dalla dimensione. Tra questi è utile menzionare quelli di:
  • adottare meccanismi di segnalazione di contenuti illegali;
  • fornire motivazioni chiare e specifiche in merito alle restrizioni imposte in relazione a contenuti illegali o contrari ai termini e condizioni;
  • garantire l’accesso da parte dei destinatari del servizio ad un sistema interno di gestione dei reclami relativi al servizio reso;
  • sospendere, a tempo determinato, la prestazione dei servizi nei confronti dei soggetti che forniscono con frequenza contenuti manifestamente illegali;
  • progettare le interfacce online affinché le stesse consentano alle persone di prendere decisioni libere e informate, evitando manipolazioni o inganni (il che si traduce, per semplificare, in un divieto di implementare dark o deceptive patterns);
  • fornire informazioni di dettaglio sull’attività pubblicitaria nell’ambito della piattaforma, in modo chiaro, conciso, inequivocabile e in tempo reale;
  • garantire una maggiore trasparenza in merito all’utilizzo e al funzionamento di eventuali sistemi di raccomandazione dei contenuti;
  • incrementare la tutela dei minori nel mondo digitale, prevedendo – fra l’altro – un espresso divieto di esporli a pubblicità basata sulla profilazione;
  • adottare meccanismi di segnalazione della presenza di contenuti illegali;
  • fornire motivazioni chiare e specifiche in merito alle restrizioni dei contenuti illegali o incompatibili con i termini e condizioni del destinatario del servizio di intermediazione.

Infine, il DSA stabilisce una serie di obblighi esclusivamente dedicati a piattaforme online e ai motori di ricerca di grandi dimensioni, che includono i seguenti doveri:
  • valutare i rischi sistemici derivanti dalla progettazione, dal funzionamento e dall’utilizzo del servizio, anche in questo caso con particolare attenzione agli eventuali sistemi algoritmici impiegati, e procedere alla loro mitigazione;
  • collaborare con la Commissione Europea nel contesto di risposta agli eventi critici;
  • sottoporsi, annualmente e a proprie spese, a revisioni indipendenti per valutare il grado di conformità al DSA;
  • prevedere tra i propri sistemi di raccomandazione almeno un’opzione non basata sulla profilazione del destinatario del servizio;
  • consentire, su richiesta, l’accesso ai dati necessari per monitorare l’aderenza alle prescrizioni del DSA;
  • istituire internamente una funzione indipendente di controllo della conformità al DSA.

Solo il tempo ci dirà con quali modalità i soggetti impattati dagli obblighi rappresentati saranno in grado di mettere a terra le onerose misure previste. Rimane fermo il fatto che  le sanzioni in caso di violazione sono di assoluto rilievo, arrivando a superare addirittura quelle previste dal famigerato GDPR: si parla infatti del 6 per cento del fatturato annuo mondiale prodotto nell’esercizio finanziario precedente all’anno di irrogazione del provvedimento.​

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