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Legge EGAlim 3: un aggiornamento dalla Francia

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Ultimo aggiornamento del 20.09.2023 | Tempo di lettura ca. 6 minuti



Di fronte alla tendenza inflazionistica che continua nonostante l'attuale deflazione di alcune materie prime agricole, il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, ha annunciato a fine agosto 2023, a seguito di un incontro tra produttori industriali e rappresentanti del settore della grande distribuzione, che il prezzo di 5.000 prodotti nei supermercati non aumenterà o al massimo diminuirà.

Per garantire che i prezzi più bassi voluti entrino in vigore a partire dal mese di gennaio 2024, il governo francese starebbe preparando un progetto di legge per anticipare la data delle negoziazioni commerciali per i "75" maggiori produttori industriali e i loro clienti della grande distribuzione. Il progetto di legge dovrebbe essere presentato al Consiglio dei ministri il 27 settembre 2023.

In attesa di questo testo, che potrebbe riservarci ancora qualche sorpresa, vi proponiamo una breve panoramica sul sistema applicabile a queste negoziazioni e sulle recenti modifiche introdotte dalla legge del 30 marzo 2023 volta a rafforzare l'equilibrio nelle relazioni commerciali tra fornitori e distributori, nota anche come legge "Decrozaille" (dal nome del deputato che ha inizialmente introdotto questo testo) o legge "EGAlim 3".

L'articolo L. 443-8 del Codice del Commercio francese prevede che i fornitori e gli acquirenti o i distributori di prodotti alimentari e di prodotti destinati all'alimentazione degli animali domestici, stipulino un accordo scritto (noto anche come "accordo unico") entro il 1° marzo, per un periodo di uno, due o tre anni, che stabilisca in particolare gli obblighi reciproci a cui le parti si impegnano al termine delle negoziazioni commerciali.

Questo articolo specifica che il fornitore deve comunicare le proprie condizioni generali di vendita (se le ha redatte) all'acquirente al più tardi tre mesi prima di questa data, cioè entro il 1° dicembre (salvo che una nuova legge anticipi questa data).

I principali contributi della legge EGAlim 3 sono:
  • la riaffermazione (i) dell'applicazione del diritto francese a qualsiasi accordo tra un fornitore e un acquirente relativo a prodotti o servizi commercializzati sul territorio francese e (ii) della competenza esclusiva dei tribunali francesi per qualsiasi controversia relativa alla loro applicazione (L. 444-1 A C. com.);
  • l'estensione ai prodotti a marchio privato del principio di non negoziabilità delle materie prime agricole, che vieta le negoziazioni commerciali sulla quota, nella tariffa del fornitore, del prezzo delle materie prime agricole e dei prodotti trasformati composti per più del 50 per cento da materie prime agricole (prodotti trasformati) (L. 441-7 C.com.);
  • l’invio di un'attestazione supplementare nell'ambito dell’”option de transparence n° 3” dei prezzi, che deve essere inviata dal fornitore al distributore nel mese successivo all'invio delle condizioni generali di vendita, il cui scopo è di attestare la coerenza delle informazioni relative all’evoluzione del prezzo offerto in conformità alle condizioni generali di vendita, in particolare per quanto riguarda l’evoluzione della quota che rappresenta, nel prezzo concordato, il prezzo di acquisto delle materie prime agricole.

A tal fine, il nuovo articolo L. 441-1-1 del Codice di Commercio francese stabilisce che "il fornitore deve inviare al terzo indipendente i documenti necessari per questa certificazione, in particolare la metodologia utilizzata per determinare l'impatto sulla sua tariffa delle evoluzioni di prezzo delle suddette materie prime agricole o dei suddetti prodotti trasformati".

Ricordiamo inoltre che l'acquirente può chiedere al fornitore, a proprie spese, di incaricare un terzo indipendente che certifichi l'esattezza delle informazioni fornite nelle condizioni generali di vendita, sia che si tratti della quota unitaria (option de transparence n° 1)  che di quella aggregata (option de transparence n° 2) delle materie prime agricole e dei prodotti trasformati nella tariffa del fornitore.

Il mancato rispetto delle disposizioni relative all'obbligo di trasparenza dei prezzi e all’obbligo di non negoziabilità della quota rappresentata, nella tariffa del fornitore, dal prezzo delle materie prime agricole e dei prodotti trasformati, è sanzionato con un’ammenda amministrativa fino a 75.000 Euro per le persone fisiche e fino a 375.000 Euro per le persone giuridiche (importi raddoppiati se il mancato rispetto è ripetuto entro due anni dalla data in cui la prima decisione sanzionatoria è diventata definitiva).

  • un maggiore controllo sulle penalità logistiche, che ora sono limitate al 2 per cento del valore dei prodotti ordinati nella categoria di prodotto in cui è stata rilevata l'inadempienza (anziché all'intero ordine). 

La legge EGAlim 3 stabilisce anche una serie di nuove regole per l'attuazione e il controllo delle penalità logistiche, tra cui l'obbligo per il distributore di notificare annualmente alle autorità l'importo delle penalità logistiche imposte ai suoi fornitori, nonché gli importi effettivamente riscossi (441-17 C. com.). Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato con un’ammenda amministrativa fino a 75.000 Euro per una persona fisica e 500.000 Euro per una persona giuridica (aumentata rispettivamente a 150.000 Euro e 1.000.000 Euro se l'inosservanza è ripetuta entro due anni da una decisione definitiva di sanzione).

Infine, va ricordato il nuovo obbligo previsto da questa legge di concludere un accordo “logistico” separato dall'accordo unico, e per il quale non si applica la scadenza del 1° marzo.

  • l'introduzione di un nuovo criterio di analisi per la rottura brutale di relazioni commerciali stabili, ovvero la considerazione delle "condizioni economiche del mercato in cui operano le parti" nella determinazione del prezzo durante il periodo di preavviso (L. 442-1, II, C. com).

A questo proposito, la legge EGAlim 3 prevede in particolare, in via sperimentale per un periodo di tre anni, che in assenza di un accordo stipulato entro il 1° marzo, che il fornitore possa, in alternativa:
  • in assenza di un contratto nuovamente formato, recedere da tutte le relazioni commerciali con il distributore, senza che quest'ultimo possa invocare la rottura brutale della relazione commerciale ai sensi dell'articolo II dell'articolo L. 442-1 del Codice di Commercio francese;
  • richiedere l'applicazione di un preavviso in conformità a questo testo (articolo 9 della legge EGAlim).

Il Codice del Commercio introduce inoltre espressamente il principio della buona fede nella negoziazione di accordi scritti, in conformità all'articolo 1104 del Codice Civile (L. 441-4 C.com.), con il corollario di una nuova pratica restrittiva della concorrenza (soggetta in particolare a un'ammenda civile) per "la mancata conduzione di negoziazioni commerciali in buona fede ai sensi dell'articolo L. 441-4, con la conseguenza di non concludere un contratto entro il termine previsto dall'articolo L. 441-3" (L. 442-1, 5° C.com.). 

Oltre alla cessazione delle pratiche, al risarcimento dei danni subiti, alla nullità delle clausole o dei contratti illeciti e al recupero dei vantaggi indebiti, la legge francese consente al Ministro dell'Economia di chiedere al tribunale di infliggere all'autore di una pratica restrittiva della concorrenza un’ammenda civile fino al più alto dei tre importi seguenti: 5 milioni di Euro, tre volte l'importo dei vantaggi indebitamente ricevuti o ottenuti, o il 5 per cento del fatturato netto delle imposte realizzato in Francia dall'autore della pratica nell'ultimo esercizio chiuso.

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